Sentenza n. 1690/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 194/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 13.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1885/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 13.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio della carta elettronica del docente per quattro annualità e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500 mediante la carta elettronica del docente per quattro annualità, per complessivi euro 2.000, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero non aveva dimostrato alcun adempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza: il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, erano rispettati i termini processuali e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza del TAR, depositando la prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Al commissario è stato demandato anche l'eventuale stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l'inottemperanza. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli eventuali accessori già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se intervenuto dopo l'insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale maturata è stata rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non vi si conformi.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR lo richiama per ritenere rispettato il termine di proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno e tetto massimo del 10% dell'importo dovuto.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima dell'attivazione della tutela esecutiva; nel caso concreto il termine risultava inutilmente decorso.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario anche in relazione ai contratti a tempo determinato.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il dirigente nominato commissario ad acta.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'adozione dell'astreinte quale misura compulsiva e di garanzia dell'attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Prima dell'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; il suo decorso infruttuoso consente di attivare la tutela esecutiva, ferma la verifica del giudicato e dell'inadempimento.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta, attribuendogli anche gli atti contabili necessari per rendere possibile il pagamento; la carenza di stanziamento o di cassa non costituisce, di per sé, causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, fino all'effettiva esecuzione, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
- La penalità di mora deve essere non manifestamente iniqua e proporzionata alla funzione compulsiva: è necessario fissare un limite massimo, che nel caso concreto è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto, per evitare che la misura si trasformi in una sproporzionata compensazione economica.
- La nomina del commissario ad acta non elimina il potere-dovere dell'amministrazione titolare di provvedere: fino all'adempimento permane una situazione di esercizio concorrente del potere, sicché l'amministrazione può ancora eseguire spontaneamente il giudicato anche dopo l'insediamento del commissario.
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