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direttiva

Direttiva 2000/24

Direttiva 2000/24/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

Normativa europea32000L0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna gli allegati di quattro direttive del Consiglio sui limiti massimi di residui di antiparassitari, sopprimendo, aggiungendo o modificando varie voci e valori per cereali, alimenti di origine animale e prodotti vegetali. Introduce inoltre una riduzione del limite per il DDT nelle uova e fissa un nuovo limite per il cartap nel tè. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2000 e applicarle dal 1 gennaio 2001.

Modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE in materia di limiti massimi di residui di antiparassitari negli alimenti e nei cereali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri, che devono adeguare la propria normativa sui limiti massimi di residui di antiparassitari per cereali, prodotti alimentari di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli e il tè. Incide sia sulle produzioni interne sia sui prodotti immessi sul mercato comunitario, con riferimento anche ai residui derivanti da usi in paesi terzi; alcune disposizioni riguardano specifiche categorie merceologiche e codici NC, nonché singole sostanze attive (tra cui DDT, cartap, clorobenzilato, clorbufam, metoxiclor, diallato e triallato).

Direttiva 2000/24/CE: modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari negli alimenti

La direttiva interviene su quattro atti del Consiglio in materia di limiti massimi di residui di antiparassitari, aggiornandone gli allegati per cereali, alimenti di origine animale e prodotti vegetali, compresi gli ortofrutticoli e il tè. Il provvedimento si colloca nel quadro del riesame periodico dei residui e della tutela del consumatore, con attenzione anche al commercio internazionale e alle valutazioni del Codex Alimentarius.

Finalità e criteri regolatori

La Commissione chiarisce che i limiti massimi di residui devono derivare dall'impiego di quantità minime efficaci di antiparassitari, applicate in modo da ridurre al minimo i residui, compatibilmente con la protezione fitosanitaria. Per i prodotti di origine animale, i limiti dipendono anche dall'alimentazione degli animali con cereali e prodotti vegetali trattati, tenendo conto, se del caso, dell'uso di medicinali veterinari.

La direttiva afferma inoltre che:

  • i limiti sono fissati al livello più basso di determinazione analitica quando non emergono residui rilevabili, quando non esistono usi autorizzati o quando i dati necessari non sono disponibili;
  • i valori devono essere periodicamente riesaminati e possono essere modificati alla luce di nuovi dati;
  • le consultazioni commerciali internazionali sono state svolte tramite l'Organizzazione mondiale del commercio;
  • potrà essere valutata la fissazione di tolleranze all'importazione per specifiche combinazioni antiparassitario/coltura.

Ambito materiale della modifica

La direttiva modifica:

  • la direttiva 76/895/CEE, sopprimendo alcune voci dall'allegato II e riallineando le tabelle relative ai residui;
  • la direttiva 86/362/CEE, aggiungendo residui di antiparassitari all'allegato II, parte A;
  • la direttiva 86/363/CEE, aggiungendo residui agli allegati II, parti A e B, e correggendo alcune classificazioni merceologiche;
  • la direttiva 90/642/CEE, aggiungendo residui all'allegato II e fissando un nuovo limite per il cartap nel tè.

Le sostanze attive richiamate nel testo comprendono, tra le altre, aramite, barbano, clorobenzilato, clorfenson, cloroxuron, clorbenside, clorbufam, diallato, metoxiclor, triallato e DDT.

Modifiche principali sui singoli residui

La direttiva sopprime dall'allegato II della direttiva 76/895/CEE le voci "clorobenzilato", "cloroxuron" e "metoxiclor". Inoltre:

  • il gruppo "barbano, clorprofam, clorbufam" viene sostituito da "clorprofam";
  • il gruppo "diallato, triallato" viene sostituito da "triallato".

Il testo sottolinea che alcuni residui, pur non essendo più autorizzati o essendo fuori uso nella Comunità, vengono inclusi negli allegati delle direttive settoriali per consentirne il controllo e garantire una tutela adeguata del consumatore.

Modifiche relative a prodotti di origine animale

Nella direttiva 86/363/CEE vengono aggiunti nuovi residui agli allegati II, parti A e B, secondo tabelle non riprodotte nel testo fornito. La direttiva interviene anche sulle categorie merceologiche e sui codici NC:

  • per il codice NC ex 0208, la designazione delle merci è sostituita dalla formulazione relativa ad altre carni e frattaglie commestibili di piccioni domestici, conigli domestici e selvaggina;
  • nelle tabelle dell'allegato II, parti A e B, nella colonna "carni", la dicitura "ex 0201" è corretta in "0201".

Sul piano sostanziale, il valore di DDT nelle uova di volatili e nei tuorli d'uovo è ridotto da 0,1 mg/kg a 0,05 mg/kg, in ragione dei dati di controllo disponibili negli Stati membri e in Norvegia.

Modifiche relative a cereali e prodotti vegetali

La direttiva 86/362/CEE e la direttiva 90/642/CEE vengono aggiornate con l'inserimento di nuovi residui di antiparassitari nei rispettivi allegati II, secondo tabelle non riportate nel testo. La Commissione richiama, per i prodotti vegetali e gli ortofrutticoli, il legame tra residui, protezione fitosanitaria e valutazione tossicologica.

Inoltre, negli allegati I e II della direttiva 90/642/CEE sono apportate correzioni linguistiche nei testi in tedesco e in olandese relative ai gruppi di "insalata".

Il caso del cartap nel tè

Per il cartap nel tè, inteso come foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, viene fissato un limite massimo di residui di 0,1 mg/kg. Il testo specifica che tale valore si colloca al limite inferiore di determinazione analitica.

Recepimento e decorrenza

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2000 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali misure dal 1 gennaio 2001;
  • informare immediatamente la Commissione;
  • inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva o accompagnarle con un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Destinatari

La direttiva è rivolta agli Stati membri. Trattandosi di atto di armonizzazione settoriale, impone un obbligo di risultato: l'adeguamento degli ordinamenti nazionali ai nuovi limiti massimi di residui e alle modifiche degli allegati entro il termine di recepimento stabilito.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei residui negli allegati delle direttive settoriali

Modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per adeguare i limiti massimi di residui di antiparassitari alle esigenze di controllo, alla tutela del consumatore e all'evoluzione tecnico-scientifica. Tra le misure figurano la soppressione di alcune voci dall'allegato II della direttiva 76/895/CEE e l'aggiunta di residui negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

Modifiche specifiche per singole sostanze attive

Sopprime le voci "clorobenzilato", "cloroxuron" e "metoxiclor" dall'allegato II della direttiva 76/895/CEE; sostituisce il gruppo "barbano, clorprofam, clorbufam" con "clorprofam" e il gruppo "diallato, triallato" con "triallato". La direttiva interviene anche su residui come aramite, clorfenson, clorbenside, 1,1-dicloro-2,2-bis (4-etil-fenil-) etano, cartap e DDT.

Nuovi residui e correzioni negli allegati della direttiva 86/362/CEE

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunti nuovi residui di antiparassitari, secondo tabelle non riportate nel testo fornito. La misura serve a fissare a livello comunitario limiti massimi di residui per le sostanze considerate.

Nuovi residui, classificazioni merceologiche e riduzione del limite DDT nella direttiva 86/363/CEE

Nell'allegato II, parte A e parte B, sono aggiunti nuovi residui di antiparassitari, secondo tabelle non riportate nel testo fornito. Nell'allegato I, per il codice NC ex 0208, la designazione delle merci è sostituita dalla formulazione relativa ad altre carni e frattaglie commestibili di piccioni domestici, conigli domestici e selvaggina. Nelle tabelle dell'allegato II, parti A e B, la dicitura "ex 0201" nella colonna "carni" è corretta in "0201". Per le uova di volatili e i tuorli d'uovo, il limite del DDT è ridotto da 0,1 mg/kg a 0,05 mg/kg.

Nuovi residui e limite per il cartap nella direttiva 90/642/CEE

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunti nuovi residui di antiparassitari, secondo tabelle non riportate nel testo fornito. Sono inoltre effettuate correzioni linguistiche nei testi tedesco e olandese degli allegati I e II. Per il cartap nel tè, definito come foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, è fissato un limite massimo di residui pari a 0,1 mg/kg, indicato come valore al limite inferiore di determinazione analitica.

Motivazione tecnica e commerciale

La Commissione giustifica gli interventi con la necessità di fissare limiti coerenti con l'uso autorizzato degli antiparassitari, con la protezione tossicologica del consumatore e dell'ambiente, con il riesame periodico dei limiti e con il coordinamento rispetto al Codex Alimentarius e agli scambi internazionali. È richiamata anche la possibilità futura di stabilire tolleranze all'importazione per specifiche combinazioni antiparassitario/coltura, sulla base di dati accettabili.

Recepimento, applicazione e decorrenza

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2000 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1 gennaio 2001. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio dei prodotti alimentaritutela dei consumatori

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