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direttiva

Direttiva 2000/22

Direttiva 2000/22/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32000L0022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 87/402/CEE adeguando ai progressi tecnici le modalità di prova e i requisiti dei dispositivi di protezione contro il capovolgimento per trattori agricoli o forestali a carreggiata stretta montati anteriormente. L’intervento mira ad aumentare la sicurezza, armonizzando le prove con il codice 6 dell’OCSE. Prevede inoltre termini precisi per l’applicazione da parte degli Stati membri e per l’adeguamento della normativa interna.

Adegua al progresso tecnico la disciplina UE sui dispositivi di protezione contro il capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente.

Ambito di applicazione

Si applica ai trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, con dispositivi di protezione contro il capovolgimento montati anteriormente, nell’ambito del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE e della disciplina tecnica della direttiva 87/402/CEE. Incide sugli Stati membri quanto al rilascio o rifiuto dell’omologazione CE, del documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, e dell’omologazione di portata nazionale, nonché sulla prima messa in circolazione dei trattori conformi/non conformi. È rilevante ai fini del SEE.

Adegamento al progresso tecnico dei dispositivi antiribaltamento per trattori a carreggiata stretta

La direttiva 2000/22/CE della Commissione interviene sulla direttiva 87/402/CEE per aggiornare, in chiave tecnica, la disciplina dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente. Il provvedimento è giustificato dall’esigenza di migliorare la sicurezza e di armonizzare le prove con il codice 6 dell’OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione dei trattori agricoli.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si inserisce nel sistema di omologazione dei trattori agricoli e forestali disciplinato dalla direttiva 74/150/CEE e aggiorna la direttiva settoriale 87/402/CEE. I considerando evidenziano che l’obiettivo è specificare le modalità di prova dei dispositivi, tenendo conto della molteplicità delle attrezzature, e allineare la disciplina tecnica alle regole OCSE.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda i dispositivi di protezione contro il capovolgimento montati anteriormente sui trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta. Le modifiche incidono sugli allegati tecnici della direttiva 87/402/CEE e, sul piano applicativo, sugli atti di omologazione CE, sul documento richiamato dall’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, nonché sulle omologazioni di portata nazionale e sulla prima messa in circolazione dei trattori.

Modifiche tecniche agli allegati della direttiva 87/402/CEE

L’articolo 1 prevede la modifica degli allegati da I a V e VII della direttiva 87/402/CEE conformemente all’allegato della direttiva 2000/22/CE. In concreto:

  • l’allegato I richiama le disposizioni del punto 1 del codice 6 dell’OCSE, con esclusione del punto 1.1;
  • l’allegato II è sostituito e rinvia ai requisiti tecnici del punto 3 del codice 6 dell’OCSE per l’omologazione CE, escludendo i capitoli relativi al verbale di prova, alle modifiche di piccola entità e all’identificazione;
  • gli allegati III, IV e V sono soppressi;
  • l’allegato VII è modificato quanto al simbolo di omologazione, che deve includere la lettera "e" e il numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione, con l’elenco dei codici nazionali aggiornato.

Obblighi e divieti per gli Stati membri

Dal 1° luglio 2001 gli Stati membri non possono:

  • rifiutare l’omologazione CE o il rilascio del documento previsto dall’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE;
  • rifiutare l’omologazione di portata nazionale;
  • vietare la prima messa in circolazione dei trattori; se i trattori sono conformi alla direttiva 87/402/CEE come modificata.

Dal 1° gennaio 2002, invece, gli Stati membri:

  • non possono più rilasciare il documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore non conforme;
  • possono rifiutare l’omologazione nazionale di un tipo di trattore non conforme.

Recepimento nel diritto interno

La direttiva impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al testo. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dallo Stato membro.

Entrata in vigore e vincolatività

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è destinata agli Stati membri e, trattandosi di direttiva, vincola quanto al risultato da raggiungere lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.

Disposizioni principali

Adeguamento tecnico degli allegati della direttiva 87/402/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati da I a V e VII della direttiva 87/402/CEE secondo l’allegato della direttiva 2000/22/CE. Le modifiche aggiornano le regole di prova e i requisiti tecnici, sopprimono gli allegati III, IV e V e modificano anche il segno di omologazione di cui all’allegato VII.

Nuove regole di prova e requisiti tecnici OCSE

L’allegato recepisce il punto 1 del codice 6 dell’OCSE per le modalità di prova, con esclusione del punto 1.1, e sostituisce l’allegato II con requisiti tecnici per l’omologazione CE basati sul punto 3 del codice 6 dell’OCSE, escludendo le parti relative al verbale di prova, alle modifiche di piccola entità e all’identificazione.

Effetti sul mercato e sull’omologazione dal 1° luglio 2001

Dal 1° luglio 2001 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o il rilascio del documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, né l’omologazione nazionale, e non possono vietare la prima messa in circolazione dei trattori conformi alla direttiva 87/402/CEE come modificata.

Divieti e facoltà per i modelli non conformi dal 1° gennaio 2002

Dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri non possono più rilasciare il documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore non conforme alla direttiva 87/402/CEE modificata e possono rifiutare l’omologazione nazionale di tale tipo di trattore.

Recepimento e notifiche nazionali

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 30 giugno 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza dei prodottiindustriaagricoltura

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