Cassazione Penale, Sentenza n. 17833/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato per incolpevole ignoranza del processo a seguito della condanna emessa dal Tribunale di Bergamo per violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva di non aver avuto conoscenza effettiva del processo perché espulso dal territorio nazionale il 05/05/2016 mediante accompagnamento alla frontiera, antecedentemente alla notifica rinnovata del decreto di citazione eseguita tramite PEC al difensore il 20/05/2016; inoltre contestava l'attendibilita delle dichiarazioni del difensore nominato (avv. Fedele) circa presunti tentativi di contatto e appuntamenti concordati, non documentati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso che la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio siano di per sé idonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo quando sussistano circostanze che possono aver impedito al ricorrente di seguire le vicende processuali. Ha rilevato l'assenza di prove sui tentativi di contatto del difensore e la circostanza decisiva che l'espulsione era avvenuta prima della rinnovazione della notifica della citazione a giudizio, elemento ignorato dal Tribunale. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e revocato la sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo del 20/04/2017, rinviando gli atti al Tribunale per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, c. 1 d.P.R. 309/1990
Titolo di reato contestato al ricorrente (illecito in materia di stupefacenti). La norma è il fondamento della condanna poi oggetto della rescissione.
art. 629-bis c.p.p.
Secondo la Corte, ai fini della rescissione del giudicato il condannato deve allegare circostanze di fatto che dimostrino di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non dipenda da colpevole disinteresse. Sono esempi indicati dalla giurisprudenza la detenzione per altra causa, il ricovero ospedaliero o l'espulsione dal territorio dello Stato.
art. 6 CEDU
Il principio del giusto processo rende rilevante l'ignoranza incolpevole del procedimento: l'assenza di effettiva conoscenza può giustificare la rescissione del giudicato per tutela del diritto a un processo equo.
Giurisprudenza rilevata (orientamenti richiamati)
Sez. 2, n. 34041/2020 Kebaili; Sez. 1, n. 27629/2021 Ndreca; Sez. 4, n. 13236/2022 Piunti
La Corte distingue tra indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio e la possibilità per il condannato di provare circostanze ostative alla conoscenza effettiva. La nomina è un elemento significativo ma non assoluto: occorrono valutazioni fattuali e, se allegate, prove di impedimenti oggettivi (es. espulsione) che giustifichino l'ignoranza non colpevole.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio costituiscono un forte indice di conoscenza del processo, ma non sono conclusivi se il condannato dimostra circostanze oggettive che hanno impedito la conoscenza (es. espulsione, detenzione, ricovero).
- L'espulsione dal territorio, se intervenuta prima della effettiva ricezione della citazione o della vocatio in ius, può legittimare la qualifica di ignoranza incolpevole e giustificare la rescissione del giudicato.
- Il ricorrente ha l'onere di allegare e, se possibile, documentare le circostanze che hanno impedito la conoscenza del processo; d'altro canto il giudice deve valutare criticamente le dichiarazioni del difensore e richiedere elementi probatori sui tentativi di contatto.
- La mancata comunicazione al Tribunale di eventi rilevanti (per es. l'espulsione) può compromettere la regolarità del procedimento in assenza del difensore e giustificare l'annullamento della condanna.
- Nella pratica difensiva, per impugnare efficacemente una condanna per procedura in assenza è utile produrre documentazione ufficiale (verbali di accompagnamento alla frontiera, atti di espulsione, certificazioni di ricovero o detenzione) e dimostrare l'assenza di contatti o notifiche effettive dopo la nomina del difensore.
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