Cassazione Penale, Sentenza n. 908/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la regolarità della notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di appello (eccezione di violazione degli artt. 156 e 179 c.p.p. e rispetto dell'art. 161, comma 4, c.p.p., dato che l'imputato sarebbe stato detenuto), nonché la valutazione probatoria che aveva condotto alla condanna: si censurava l'affidamento esclusivo sulle dichiarazioni della persona offesa (con presunte contraddizioni) e l'attendibilità dell'identificazione fotografica effettuata a distanza di circa quattro mesi dai fatti; si deduceva inoltre motivazione apparente circa la responsabilità per il reato di cui all'art. 494 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: ritenuto estremamente generico perché non indicava con precisione l'atto cui si riferiva la presunta irregolarità della notifica e non era corredato da documentazione probatoria; il tentativo di precisare il riferimento nelle conclusioni scritte non ha sanato il vizio, e nuovi motivi non sono stati ammessi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Secondo motivo: privo di specificità e non confrontato con le argomentazioni della Corte territoriale; la sentenza d'appello ha condiviso il giudizio del primo grado (c.d. "doppia conforme"), pertanto il riesame in Cassazione della valutazione della prova è limitato e poteva essere sollevato solo con deduzioni specifiche dimostranti un travisamento della prova o l'introduzione di nuovi atti probatori in appello. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00
Norme richiamate
art. 156 c.p.p.
Riferita alle regole sulla notificazione degli atti processuali: la Corte ha ritenuto che l'asserita violazione non fosse adeguatamente specificata e documentata, rendendo impossibile il controllo di legittimità
art. 179 c.p.p.
Norma attinente alle modalità di notificazione; il giudice di legittimità ha considerato il motivo generico e privo di elementi probatori
art. 161, comma 4, c.p.p.
Richiamata dal ricorrente come norma che consente notificazioni al difensore; la Corte ha osservato che l'affermazione di irregolarità non era dimostrata documentalmente
art. 585, comma 4, c.p.p.
Interpretata nella specie per escludere la possibilità di sanare l'inammissibilità dei motivi originari mediante l'introduzione di nuovi motivi nelle conclusioni scritte: i nuovi motivi subiscono il medesimo vizio di collegamento e sono pertanto inammissibili
art. 616 c.p.p.
Applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00
art. 640 c.p.
Norma sostanziale relativa alla frode (capo di imputazione): la Corte d'appello aveva confermato la condanna, decisione non riesaminata per mancanza di motivi di cassazione ammissibili
art. 494 c.p.
Norma sostanziale relativa all'uso di documenti falsi (capo di imputazione): la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata salvo le censure generiche del ricorrente
art. 61 n.2 c.p.
Circostanza aggravante o causa di aumento della pena menzionata nella imputazione; la conferma della condanna ha mantenuto tale qualificazione
Giurisprudenza citata (Sez.5, n. 48044/2019 e altre)
Richiamata per il principio secondo cui i nuovi motivi introdotti in fase di conclusioni non sanano l'inammissibilità dei motivi originari e per la disciplina del sindacato in Cassazione rispetto alla 'doppia conforme'
Massime di principio
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e indicare esattamente l'atto e l'errore contestato; la genericità comporta l'inammissibilità
- Le affermazioni che riguardano fatti o irregolarità di notifica devono essere documentate: l'onere della prova della violazione processuale spetta a chi la deduce
- Non è possibile sanare motivi originariamente generici introducendone di nuovi nelle conclusioni scritte; l'art. 585 c.p.p. limita questa possibilità
- In presenza di una 'doppia conforme' (conferma in appello della decisione di primo grado) la Cassazione ha un sindacato limitato sulla valutazione della prova; può intervenire solo per vizi specificamente dedotti o se il giudice d'appello ha esaminato nuovo materiale probatorio
- Quando si impugna l'attendibilità di identificazioni (es. riconoscimento fotografico) è necessario indicare con precisione le circostanze (modalità, tempi, condizioni di suggestione, documentazione probatoria) affinché la censura sia valutabile in sede di legittimità
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati con colpa possono comportare condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato il merito e la concretezza delle censure prima di proporre ricorso
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