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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31823/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato, espiando una pena complessiva di nove anni e dieci mesi di reclusione, aveva ottenuto il differimento dell'esecuzione della pena per un anno nelle forme della detenzione domiciliare, prorogabile anche presso i presidi sanitari, in ragione di un grave quadro clinico, della disabilità, della non deambulazione e di una patologia degenerativa. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva tuttavia respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, ritenendo carenti elementi sulla crescita morale e personale dell'istante e richiamando il suo curriculum delinquenziale e il profilo di pericolosità. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 ord. pen., 678, 666, comma 5, e 125 cod. proc. pen., nonché all'art. 27 Cost. La difesa ha sostenuto che il rigetto fosse fondato su clausole di stile, senza l'esercizio dei poteri istruttori necessari ad accertare l'evoluzione della personalità e il percorso rieducativo; ha inoltre rilevato che non era stata adeguatamente valutata la condotta successiva ai fatti, compreso il periodo superiore a cinque anni trascorso in detenzione domiciliare per differimento della pena, né l'utilità della misura rispetto alle finalità riabilitative. La relazione dell'UEPE era stata esaminata soltanto per le condizioni sanitarie e abitative e non erano state specificamente considerate le deduzioni difensive formulate all'udienza. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo un nuovo giudizio davanti al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Ha ritenuto carente la motivazione perché il giudizio prognostico negativo era stato fondato almeno in parte sul risalente giudizio di pericolosità collegato ai reati commessi e, per il resto, sull'assenza di elementi sulla crescita personale, senza un'indagine attualizzata sulle ulteriori manifestazioni di pericolosità, sulla condotta successiva, sulla condotta carceraria, sulle informazioni socio-familiari e sugli altri elementi rilevanti ai fini della prognosi di reinserimento. La Corte ha evidenziato che le informazioni dell'UEPE considerate dal Tribunale riguardavano esclusivamente salute e abitazione e che non erano state specificamente confutate le deduzioni difensive sull'utilità dell'affidamento in prova. Il giudice del rinvio dovrà quindi rivalutare sia la permanenza della pericolosità alla luce del tempo trascorso e delle condizioni di salute, sia l'eventuale idoneità della misura richiesta al conseguimento delle finalità rieducative della pena.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    L'affidamento in prova ai servizi sociali richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di completo reinserimento sociale e impone al giudice, ove necessario, l'acquisizione e la valutazione degli elementi conoscitivi utili.

  • art. 678 c.p.p.

    Nel procedimento di sorveglianza devono essere svolti gli accertamenti necessari per una completa valutazione della personalità del condannato e dell'idoneità della misura alternativa.

  • art. 666, comma 5, c.p.p.

    Rileva quale base normativa dei poteri istruttori del giudice dell'esecuzione e della sorveglianza, da esercitare quando necessari alla decisione.

  • art. 125 c.p.p.

    La decisione deve essere sorretta da una motivazione effettiva e non meramente apparente.

  • art. 606, lettere b) ed e), c.p.p.

    Il ricorso è stato proposto per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 27 Cost.

    La finalità rieducativa della pena costituisce parametro per la valutazione dell'idoneità delle misure alternative.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ricorrendone le condizioni.

Massime di principio

  • Il rigetto dell'affidamento in prova può essere fondato direttamente sulle risultanze documentali soltanto quando esse evidenzino l'inidoneità della misura, l'accertata pericolosità del richiedente e l'assenza di prospettive di una sperimentazione risocializzante fruttuosa, rendendo superflui ulteriori approfondimenti.
  • Il giudizio prognostico sull'affidamento in prova deve essere attualizzato al momento della decisione e non può basarsi esclusivamente sui precedenti penali o sui reati commessi, soprattutto quando siano risalenti; devono essere esaminate le eventuali ulteriori manifestazioni di pericolosità e gli elementi sopravvenuti o incompatibili con la pericolosità originaria.
  • Ai fini della prognosi di reinserimento sociale devono essere valutati, oltre al reato e ai precedenti penali, le pendenze processuali, le informazioni di polizia, la condotta carceraria e gli esiti dell'indagine socio-familiare, nonché ogni altra informazione rilevante sulla personalità e sullo stile di vita del condannato.
  • Il giudice di sorveglianza non è vincolato dai giudizi di idoneità formulati dall'UEPE o da altri organi di osservazione, ma deve comunque considerare le informazioni da essi fornite e parametrarle alle esigenze rieducative e ai profili di pericolosità del condannato.
  • La motivazione sul rigetto di una misura alternativa è carente quando omette di valutare elementi potenzialmente incidenti sulla permanenza della pericolosità, quali il tempo trascorso dai fatti e condizioni di salute rilevanti, e non esamina specificamente le deduzioni difensive sull'utilità della misura ai fini rieducativi.
  • Il giudice di sorveglianza deve motivare non solo l'eventuale prognosi negativa sulla pericolosità e sul reinserimento sociale, ma anche l'individuazione della misura alternativa concretamente idonea a realizzare le finalità rieducative della pena.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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