Cassazione Penale, Sentenza n. 12971/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo: (1) difformità tra il concordato stipulato dalle parti e la decisione del giudice in quanto, secondo il ricorrente, l'accordo con il Procuratore generale prevedeva l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p. e il riconoscimento di circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva, con una pena base di 5 anni ridotta a 3 anni per il rito; invece la Corte di appello avrebbe riconosciuto la configurabilità dell'aggravante e ritenuto equivalenti le attenuanti sulla stessa aggravante e sulla recidiva. (2) Violazione di norme relative alla determinazione delle misure alternative e alla motivazione (art. 20-bis c.p., artt. 58 e 59 L. 689/1981), sostenendo che il mantenimento dell'aggravante ha determinato il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare e che la motivazione del rifiuto sarebbe illogica, non avendo considerato precedenti provvedimenti (arresti domiciliari concessi dal G.U.P. di Latina per motivi di salute e terapia). Il ricorrente ha allegato anche una memoria contenente una proposta di concordato sottoposta al Procuratore generale e firmata in adesione, per sostenere l'assenza dell'aggravante nell'accordo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il contenuto effettivo del concordato sia quello trascritto nel verbale d'udienza del 10/05/2024, il quale documenta che le parti hanno concordato su una pena con l'aggravante confermata (sebbene giudicata in equilibrio con le attenuanti generiche) e non la sua esclusione. La Corte ha sottolineato la forza probatoria del verbale d'udienza come atto pubblico redatto dal cancelliere, che prevale su documenti extragiudiziali. Conseguentemente il primo motivo (difformità dell'accordo) è manifestamente infondato e il secondo motivo, strettamente collegato al primo, viene assorbito/rigettato. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
La norma disciplina il procedimento per il concordato in appello; la Cassazione ammette il ricorso quando verta sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità tra il contenuto concordato e la pronuncia, ma non su questioni rinunciate o su determinazioni della pena non eccedenti i limiti edittali.
art. 628 cod. pen. (comma 3, n. 1)
Riguarda l'aggravante per l'uso di armi nel reato contestato; la Corte ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante e ha ritenuto che essa fosse stata considerata in equilibrio con le attenuanti generiche nell'accordo rappresentato in udienza.
art. 20-bis cod. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena e all'applicazione di circostanze personali; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa a tale norma, avendo accertato la correttezza del quadro fattuale e giuridico risultante dal verbale d'udienza.
artt. 58 e 59 legge n. 689/1981
Richiamati in relazione ai criteri per la determinazione delle sanzioni e delle attenuanti; la Corte non ha ritenuto che la valutazione delle attenuanti sia stata errata rispetto a quanto concordato in udienza.
art. 4-bis legge n. 345/1975
Citada dal ricorrente come ostativo alla concessione della detenzione domiciliare in presenza di determinate condizioni; la Cassazione ha ritenuto che il mantenimento dell'aggravante giustificasse il rifiuto della sostituzione della pena, rendendo infondato il motivo.
art. 129 cod. proc. pen.
Menziionato quale tipo di questione la cui mancata valutazione rientra tra i motivi non ammessi in Cassazione quando rinunciati; la Corte ha ricordato i limiti della censura in materia di concordato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la comminazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa.
Massime di principio
- Il contenuto del concordato valido è quello verbalizzato in udienza: il verbale d'udienza, essendo atto pubblico, ha forte valenza probatoria e prevale su proposte o scambi extragiudiziali non riportati in udienza.
- In materia di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) la Cassazione è ammissibile per vizi nella formazione della volontà, nel consenso del PM o per difformità tra l'accordo e la pronuncia, ma non per doglianze sulle determinazioni della pena che non traducano un'illeicità (es.: pena fuori dai limiti edittali).
- Se il giudice in sentenza segue il contenuto del verbale d'udienza, le contestazioni successive basate su documenti non verbalizzati sono destinate a essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
- La presenza o assenza di aggravanti rilevanti può incidere sulla possibilità di ottenere misure alternative (es. detenzione domiciliare); la loro corretta configurazione, se risultante dal verbale, giustifica il diniego delle misure sostitutive.
- Chi impugna senza fondatezza fattuale o giuridica può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se la Corte ravvisa profili di colpa nella proposta di impugnazione.
- Nel proporre eccezioni relative al concordato è essenziale far dichiarare davanti al giudice ogni elemento fondamentale dell'accordo; accordi o intese fuori udienza hanno minore efficacia probatoria rispetto a quanto dichiarato e registrato in udienza.
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