Ordinanza n. 2788/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 388/2025 del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.03.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro. Il TAR Campania, sede di Napoli, ha rilevato d'ufficio la propria possibile incompetenza funzionale, previamente sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La questione riguarda l'individuazione della sede competente per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, nonché la rilevanza della ripartizione tra sede capoluogo e sezione staccata del TAR.
La decisione
Il TAR Campania, sede di Napoli, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e ha indicato come giudice competente il TAR Campania, sede staccata di Salerno. Il giudice ha applicato il combinato disposto degli artt. 14, comma 3, e 113, comma 2, c.p.a., secondo cui la competenza per il giudizio di ottemperanza è funzionalmente inderogabile e, quando si chiede l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché il Tribunale di Avellino rientra nella circoscrizione riferibile alla sede di Salerno, la causa potrà essere riassunta davanti a tale sede entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Il TAR ha inoltre ritenuto che, nei giudizi di ottemperanza, la ripartizione tra sede capoluogo e sezione staccata costituisca questione di competenza funzionale rilevabile d'ufficio; di conseguenza, non si applica il termine decadenziale previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. per sollevare l'eccezione sulla sede competente nei ricorsi ordinariamente devoluti alle sezioni staccate. Le spese della fase sono state compensate, anche in considerazione della costituzione del Ministero mediante mera memoria di stile.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, c.p.a.
La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13
La competenza per il giudizio di ottemperanza è funzionalmente inderogabile.
art. 47, comma 1, c.p.a.
Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata
A contrario, nei casi disciplinati dall'art. 14, tra i quali rientra l'ottemperanza, la ripartizione tra sede capoluogo e sezione staccata integra una questione di competenza funzionale rilevabile d'ufficio.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1
La disciplina del termine per eccepire la sede competente riguarda i ricorsi devoluti alle sezioni staccate secondo i criteri ordinari dell'art. 13 e non si applica ai giudizi di ottemperanza.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra le ipotesi di ottemperanza quelle relative alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
Per l'ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per avvisare le parti della possibile incompetenza funzionale del TAR adito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza, secondo l'art. 113, comma 2, c.p.a.
- La competenza prevista per il giudizio di ottemperanza è funzionalmente inderogabile ai sensi dell'art. 14, comma 3, c.p.a.; la relativa questione può essere rilevata d'ufficio.
- Nei giudizi di ottemperanza, la ripartizione delle controversie tra la sede capoluogo e la sezione staccata del medesimo TAR costituisce questione di competenza funzionale, anche quando la controversia sarebbe territorialmente riferibile alla sezione staccata secondo i criteri ordinari.
- Il termine previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. per eccepire la diversa competenza tra sede capoluogo e sezione staccata non si applica ai giudizi di ottemperanza, poiché opera soltanto per i ricorsi devoluti alle sezioni staccate secondo i criteri ordinari dell'art. 13 c.p.a.
- Quando il TAR adito dichiara la propria incompetenza funzionale e indica il TAR competente, la causa può essere riassunta davanti a quest'ultimo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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