Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14650/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente impugna in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha accolto l’appello incidentale dell’Ufficio e rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008 fondato sul redditometro ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. L’accertamento ricostruiva sinteticamente un reddito complessivo di circa euro 180.813,45, considerando l’intero nucleo familiare e valorizzando, tra l’altro, quattro autovetture, l’abitazione principale, un’imbarcazione intestata al coniuge e incrementi patrimoniali. Con quattordici motivi il ricorrente deduceva: erronea valutazione delle prove sulle spese effettive rispetto a quelle presunte; omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia su tale profilo; illegittimità dell’estensione dell’accertamento alla posizione del coniuge in assenza di invito a comparire; illegittimità della doppia tassazione di redditi già imputati e tassati in capo al coniuge; errore della CTR nell’indicare un diverso importo del reddito del coniuge rispetto a quello preteso dall’Ufficio; erronea considerazione integrale delle spese relative a un immobile che era anche sede di una società del coniuge; mancata applicazione dei nuovi indici sintetici e censura sulla motivazione del provvedimento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché volti a sollecitare un nuovo esame del merito e, per il secondo, perché proposto in presenza di doppia conforme. Ha respinto il terzo motivo ritenendo che l’eventuale mancato esame delle spese storiche fosse assorbito dalla motivazione della decisione e che, in ogni caso, la prova presuntiva dell’accertamento redditometrico fosse sorretta da più elementi gravi, precisi e concordanti. Ha ritenuto infondati i motivi dal quarto al decimo, chiarendo che l’accertamento sintetico può essere fondato sull’intero nucleo familiare, che il contraddittorio era stato correttamente instaurato solo nei confronti del contribuente destinatario dell’avviso, e che non vi era doppia imposizione illegittima. Ha giudicato infondato l’undicesimo motivo, qualificando come mero errore materiale la discordanza nell’indicazione dell’importo relativo al coniuge. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il dodicesimo motivo, perché mirava a una rivalutazione del fatto e perché la rilevanza della sede societaria dell’immobile non escludeva la considerazione del bene ai fini del redditometro. Ha respinto il tredicesimo motivo, escludendo l’applicabilità retroattiva del nuovo redditometro al periodo d’imposta 2008. Ha respinto anche il quattordicesimo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione dell’irrogazione sanzionatoria contestuale all’accertamento.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    quarto comma e ss.; settimo comma; versione antecedente alle modifiche del 2010

    consente l’accertamento sintetico del reddito anche mediante elementi riferibili al nucleo familiare e richiede, per la prova contraria, documentazione su redditi esenti o soggetti a ritenuta, con rilievo per entità e durata del possesso; per l’anno 2008 si applica la disciplina previgente al d.l. n. 78/2010.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova, ma la Corte ribadisce che nell’accertamento sintetico la prova contraria grava sul contribuente.

  • artt. 115 e 167 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e la mancata contestazione dell’Ufficio, ma la Corte considera la doglianza sostanzialmente diretta al riesame del merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    disposizioni processuali invocate a base dei singoli motivi di ricorso per error in iudicando, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    nel caso di doppia conforme esclude, per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., la deducibilità se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia; la Corte ricorda che il vizio non ricorre quando la questione è implicitamente disattesa dalla motivazione complessiva.

  • art. 53 Cost.

    invocato contro la pretesa doppia imposizione, ma la Corte esclude l’illegittimità della ricostruzione sintetica alla luce della disciplina del redditometro.

  • art. 2 D.M. 24 dicembre 2012

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicazione dei nuovi indici sintetici; la Corte lo ritiene non applicabile ai periodi d’imposta anteriori al 2009.

  • art. 3, comma secondo, D.M. 10 settembre 1992

    richiamato in relazione alla quota di spese da imputare sull’immobile; la Corte nega che ciò imponga una riduzione al 50% nel caso concreto.

  • artt. 7, 12 e 16 d.lgs. n. 472/1997

    richiamati in tema di sanzioni tributarie; la Corte afferma che la motivazione dell’atto sanzionatorio contestuale all’accertamento è sufficiente se la pretesa fiscale è definita negli elementi essenziali.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997

    base della sanzione per infedele dichiarazione, ritenuta correttamente applicata dalla CTR.

  • art. 22 d.l. n. 78/2010

    la novella sul redditometro produce effetti solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.

  • L. n. 122/2010

    conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata per il regime intertemporale della nuova disciplina sintetica.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico del reddito fondato sul redditometro, l’Amministrazione può valorizzare elementi indici della capacità contributiva riferibili al nucleo familiare nel suo complesso, e il contraddittorio va instaurato nei confronti del soggetto destinatario dell’avviso di accertamento.
  • La prova contraria del contribuente deve essere documentale e riguardare la sussistenza, l’entità e la durata di redditi esenti o soggetti a ritenuta, idonei a giustificare le spese contestate; il contribuente non può limitarsi a contestazioni meramente assertive o a chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta risulta implicitamente rigettata dalla struttura logico-giuridica della motivazione complessiva della sentenza.
  • Nel redditometro, la disciplina sopravvenuta non si applica ai periodi d’imposta anteriori alla sua efficacia espressamente delimitata dal legislatore; il principio del favor rei non opera in materia di poteri di accertamento e di prova.
  • Quando l’atto sanzionatorio è contestuale e unitario rispetto all’avviso di accertamento, la motivazione può essere soddisfatta per relationem, se la pretesa fiscale è delineata nei suoi elementi essenziali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.