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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40927/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per concorso in rapina per i seguenti motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 108 c.p.p. per mancata concessione di termini a difesa al difensore di fiducia nominato tardivamente; 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 189 e 192 c.p.p. in relazione all'attendibilità dell'individuazione fotografica e della persona offesa; 3) insufficiente qualificazione del fatto come rapina, mancando gli elementi oggettivo e soggettivo; 4) mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto; 5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: la nomina del difensore di fiducia è stata tardiva e, considerato il bilanciamento con il principio della ragionevole durata del processo, non era obbligatorio concedere termini ai sensi dell'art. 108 c.p.p. Sui restanti motivi la Corte ha dichiarato la mancata specificità delle censure (riproduzione degli stessi argomenti già in appello senza un'autonoma e specifica critica della motivazione) e ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sull'individuazione fotografica, confermando la valutazione di merito secondo il libero convincimento e la coerenza della motivazione sulla attendibilità della persona offesa. Ha altresì confermato la qualificazione del fatto come rapina e il rigetto delle attenuanti (particolare tenuità e generiche) con motivazione riferita anche ai precedenti dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • articolo 108 codice di procedura penale

    L'istituto del termine a difesa tutela la persona dell'imputato, ma la nomina tardiva del difensore non dà diritto automatico al rinvio: va bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo; pertanto la tardività può legittimare il rifiuto del termine

  • articolo 189 codice di procedura penale

    La norma relativa all'individuazione (e alle modalità di acquisizione di elementi identificativi) non impedisce che il giudice utilizzi l'individuazione fotografica come elemento di prova, purché valuti la sua attendibilità nella motivazione

  • articolo 192 codice di procedura penale

    Norma sui mezzi di prova e valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ribadito il principio del libero convincimento del giudice e della non tassatività dei mezzi di prova nel valutare l'attendibilità delle dichiarazioni e dell'individuazione

  • Sezioni Unite, sentenza n.155/2011 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata per la distinzione tra richieste di termini a difesa fondate su reali esigenze difensive e richieste strumentali: la necessità difensiva dev'essere effettiva e valutata nel contesto processuale

Massime di principio

  • La nomina tardiva di un difensore di fiducia non comporta automaticamente il rinvio dell'udienza: il giudice deve bilanciare il diritto alla difesa con la ragionevole durata del processo e valutare la reale esigenza difensiva
  • Le individuazioni fotografiche non sono per norma inidonee a fondare il convincimento del giudice: devono però essere valutate nella motivazione sotto il profilo della attendibilità e della coerenza con il quadro probatorio
  • Per contestare la qualificazione giuridica del fatto (es. rapina) il ricorrente deve dimostrare concretamente l'assenza degli elementi costitutivi (elemento oggettivo o soggettivo), non limitandosi a doglianze generiche
  • L'applicazione delle circostanze attenuanti (particolare tenuità o generiche) richiede una motivazione specifica e la considerazione degli elementi della personalità e dei precedenti dell'imputato; l'esistenza di precedenti può escluderne l'applicazione
  • In Cassazione le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione impugnata: la mera ripetizione delle argomentazioni di merito già svolte in appello, senza critica puntuale della motivazione, è spesso destinata al rigetto

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