Sentenza del 23/01/2020 n. 768 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 21/2020 IVA - Presupposto oggettivo - Deducibilità - Principio di competenza - Deroga per spese non certe e determinate nel loro ammontare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003 per recuperi a tassazione e IVA derivanti da: spese contestate come "non di competenza" (euro 5.144,68), costi ritenuti "non inerenti" (diverse poste, tra cui canone e utenze per appartamento a Milano, compensi a terzi per lavorazioni su stock, indagini di mercato, ricalcoli di servizi di distribuzione), costi non idoneamente documentati (procacciamento affari euro 3.646,49) e maggiori ricavi non contabilizzati (euro 99.087,47). Contestazioni procedurali riguardanti l'uso dell'accertamento parziale ex art. 41‑bis DPR 600/73 e presunti vizi della verifica. Il contribuente ha prodotto documentazione contrattuale, fatture e prove di pagamento; l'Amministrazione ha sostenuto la mancata inerentia, mancanza di controlli incrociati e incongruenze documentali.
La decisione
La CTR, a seguito del rinvio della Corte di Cassazione, ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto fondata la deroga al principio di competenza per le spese professionali solo se l'esistenza o la determinazione dell'ammontare diviene certa in esercizi successivi (accogliendo la posizione del contribuente sui 5.144,68 euro per consulenze, poiché la fattura è stata emessa nel 2003). Tuttavia ha confermato il recupero di imposte per le poste ritenute non inerenti o non documentate e per i maggiori ricavi come rideterminate in dispositivo. Importi ricostruiti: ai fini delle imposte dirette (II.DD.) importo da recuperare euro 156.887,98 così composto: costi non inerenti euro 93.743,07; costi non idoneamente documentati euro 3.646,49; maggiori ricavi accertati euro 59.498,42. Ai fini IRAP è stato rideterminato un maggior valore della produzione di euro 78.000 circa (con valore della produzione netta risultante 78.054,98). Ai fini IVA va recuperata l'imposta relativa ai costi non inerenti e ai maggiori ricavi accertati; sanzioni e interessi da ricalcolare. Sono state accolte alcune eccezioni del contribuente (es. mancata tassazione di poste "rivenditorie anonime" e buoni editoriali considerati operazioni neutre) e respinte altre contestazioni per carenza di documentazione probante (es. vendita a stock non provata con DDT o documenti terzi). Le spese di giudizio sono compensate per metà fra le parti, con la restante metà a carico del contribuente (liquidate in euro 2.500 per Cassazione e euro 3.500 per i gradi di merito).
Norme richiamate
art. 41‑bis DPR 600/1973
L'inosservanza delle prescrizioni per l'accertamento parziale può rendere illegittimo un successivo accertamento; l'uso improprio dell'istituto rileva sul successivo atto integrativo.
art. 12, comma 5, Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamato in relazione al termine di durata della verifica; eventuali violazioni procedurali possono essere eccepite dall'interessato.
art. 6, comma 3, DPR 633/1972
La fattura di un professionista è emessa al momento del pagamento del corrispettivo: la deducibilità delle spese può farsi coincidere con l'anno di emissione/fatturazione.
art. 74 DPR 633/1972
Riferimento alle vendite di prodotti esenti; la qualificazione di operazioni come "esenti" richiede prova documentale adeguata.
art. 1664 c.c. (richiamato nel giudizio come art. 1644/1664 e.e.)
Norme sul riequilibrio del prezzo in appalto: la revisione retroattiva dei corrispettivi richiede condizioni e prova dell'aumento dei costi; non è sufficiente un ricalcolo senza documentazione che giustifichi l'incremento sulle prestazioni già eseguite.
Cass. civ. 3368/2013, Cass. civ. 17568/2007, Cass. civ. 13882/2018 (giurisprudenza richiamata)
Principio consolidato secondo cui i componenti negativi possono essere imputati nell'esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza o determinato l'ammontare; la deducibilità si valuta in termini di inerenza qualitativa, anche se il costo produce benefici futuri o indiretti.
Massime di principio
- Il principio di competenza contabile può essere derogato quando, nell'esercizio di competenza, l'esistenza della spesa o il suo ammontare non sia certo e determinabile: la deducibilità è consentita nell'esercizio in cui si raggiunge certezza obiettiva (es. emissione di fattura/pay‑mento).
- Le spese professionali sono deducibili nell'anno di emissione della fattura, se questa è stata emessa al pagamento secondo art. 6 DPR 633/72; pertanto il timing di fatturazione è cruciale per la deducibilità.
- L'inerenza (deducibilità) di un costo si giudica in termini qualitativi rispetto all'attività d'impresa: non è necessaria una correlazione immediata con maggiori ricavi; sono deducibili anche costi con finalità programmata o potenzialmente produttiva.
- Gli aumenti retroattivi di corrispettivi per servizi già resi richiedono prova concreta dell'effettiva sopravvenuta maggiore gravosità e della relativa quantificazione; ricalcoli privi di documentazione probante possono essere disconosciuti.
- Le vendite a stock o operazioni atipiche devono essere provate con documenti oggettivi e terzi (DDT, conferme del cessionario, evidenze di incassi); la mera fattura emessa dal venditore non basta.
- Spese non documentate o prive di contratto e documenti equipollenti (es. procacciamento affari senza contratto) sono normalmente disconosciute e recuperate a tassazione.
- La cessazione dell'attività del fornitore non esonera il contribuente dall'onere probatorio, ma la mancanza di controlli incrociati non scredita automaticamente le operazioni se il contribuente fornisce contratti, preventivi, fatture e prove di pagamento.
- Errori procedurali nell'uso dell'accertamento parziale (art.41‑bis) possono rendere illegittimo il successivo atto integrativo; quindi la corretta applicazione delle garanzie procedurali è rilevante sia per l'Ufficio sia per il contribuente.
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