Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 768 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 21/2020 IVA - Presupposto oggettivo - Deducibilità - Principio di competenza - Deroga per spese non certe e determinate nel loro ammontare.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003 per recuperi a tassazione e IVA derivanti da: spese contestate come "non di competenza" (euro 5.144,68), costi ritenuti "non inerenti" (diverse poste, tra cui canone e utenze per appartamento a Milano, compensi a terzi per lavorazioni su stock, indagini di mercato, ricalcoli di servizi di distribuzione), costi non idoneamente documentati (procacciamento affari euro 3.646,49) e maggiori ricavi non contabilizzati (euro 99.087,47). Contestazioni procedurali riguardanti l'uso dell'accertamento parziale ex art. 41‑bis DPR 600/73 e presunti vizi della verifica. Il contribuente ha prodotto documentazione contrattuale, fatture e prove di pagamento; l'Amministrazione ha sostenuto la mancata inerentia, mancanza di controlli incrociati e incongruenze documentali.

La decisione

La CTR, a seguito del rinvio della Corte di Cassazione, ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto fondata la deroga al principio di competenza per le spese professionali solo se l'esistenza o la determinazione dell'ammontare diviene certa in esercizi successivi (accogliendo la posizione del contribuente sui 5.144,68 euro per consulenze, poiché la fattura è stata emessa nel 2003). Tuttavia ha confermato il recupero di imposte per le poste ritenute non inerenti o non documentate e per i maggiori ricavi come rideterminate in dispositivo. Importi ricostruiti: ai fini delle imposte dirette (II.DD.) importo da recuperare euro 156.887,98 così composto: costi non inerenti euro 93.743,07; costi non idoneamente documentati euro 3.646,49; maggiori ricavi accertati euro 59.498,42. Ai fini IRAP è stato rideterminato un maggior valore della produzione di euro 78.000 circa (con valore della produzione netta risultante 78.054,98). Ai fini IVA va recuperata l'imposta relativa ai costi non inerenti e ai maggiori ricavi accertati; sanzioni e interessi da ricalcolare. Sono state accolte alcune eccezioni del contribuente (es. mancata tassazione di poste "rivenditorie anonime" e buoni editoriali considerati operazioni neutre) e respinte altre contestazioni per carenza di documentazione probante (es. vendita a stock non provata con DDT o documenti terzi). Le spese di giudizio sono compensate per metà fra le parti, con la restante metà a carico del contribuente (liquidate in euro 2.500 per Cassazione e euro 3.500 per i gradi di merito).

Norme richiamate

  • art. 41‑bis DPR 600/1973

    L'inosservanza delle prescrizioni per l'accertamento parziale può rendere illegittimo un successivo accertamento; l'uso improprio dell'istituto rileva sul successivo atto integrativo.

  • art. 12, comma 5, Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamato in relazione al termine di durata della verifica; eventuali violazioni procedurali possono essere eccepite dall'interessato.

  • art. 6, comma 3, DPR 633/1972

    La fattura di un professionista è emessa al momento del pagamento del corrispettivo: la deducibilità delle spese può farsi coincidere con l'anno di emissione/fatturazione.

  • art. 74 DPR 633/1972

    Riferimento alle vendite di prodotti esenti; la qualificazione di operazioni come "esenti" richiede prova documentale adeguata.

  • art. 1664 c.c. (richiamato nel giudizio come art. 1644/1664 e.e.)

    Norme sul riequilibrio del prezzo in appalto: la revisione retroattiva dei corrispettivi richiede condizioni e prova dell'aumento dei costi; non è sufficiente un ricalcolo senza documentazione che giustifichi l'incremento sulle prestazioni già eseguite.

  • Cass. civ. 3368/2013, Cass. civ. 17568/2007, Cass. civ. 13882/2018 (giurisprudenza richiamata)

    Principio consolidato secondo cui i componenti negativi possono essere imputati nell'esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza o determinato l'ammontare; la deducibilità si valuta in termini di inerenza qualitativa, anche se il costo produce benefici futuri o indiretti.

Massime di principio

  • Il principio di competenza contabile può essere derogato quando, nell'esercizio di competenza, l'esistenza della spesa o il suo ammontare non sia certo e determinabile: la deducibilità è consentita nell'esercizio in cui si raggiunge certezza obiettiva (es. emissione di fattura/pay‑mento).
  • Le spese professionali sono deducibili nell'anno di emissione della fattura, se questa è stata emessa al pagamento secondo art. 6 DPR 633/72; pertanto il timing di fatturazione è cruciale per la deducibilità.
  • L'inerenza (deducibilità) di un costo si giudica in termini qualitativi rispetto all'attività d'impresa: non è necessaria una correlazione immediata con maggiori ricavi; sono deducibili anche costi con finalità programmata o potenzialmente produttiva.
  • Gli aumenti retroattivi di corrispettivi per servizi già resi richiedono prova concreta dell'effettiva sopravvenuta maggiore gravosità e della relativa quantificazione; ricalcoli privi di documentazione probante possono essere disconosciuti.
  • Le vendite a stock o operazioni atipiche devono essere provate con documenti oggettivi e terzi (DDT, conferme del cessionario, evidenze di incassi); la mera fattura emessa dal venditore non basta.
  • Spese non documentate o prive di contratto e documenti equipollenti (es. procacciamento affari senza contratto) sono normalmente disconosciute e recuperate a tassazione.
  • La cessazione dell'attività del fornitore non esonera il contribuente dall'onere probatorio, ma la mancanza di controlli incrociati non scredita automaticamente le operazioni se il contribuente fornisce contratti, preventivi, fatture e prove di pagamento.
  • Errori procedurali nell'uso dell'accertamento parziale (art.41‑bis) possono rendere illegittimo il successivo atto integrativo; quindi la corretta applicazione delle garanzie procedurali è rilevante sia per l'Ufficio sia per il contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.