Cassazione Penale, Sentenza n. 43687/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per reati di stupefacenti: (1) censura per violazione del diritto di difesa e illogicità della motivazione rispetto alla gravità indiziaria sul capo 3, sostenendo che la condotta addebitata (ausilio nell'acquisto e vendita) era diversa da quanto ritenuto dal Tribunale e che mancava corrispondenza tra atto di accusa e decisione; criticava inoltre la mancanza di collegamento temporale fra i fatti contestati (10-17 ottobre 2020) e le intercettazioni rilevate (messaggio del 27 ottobre). (2) censura sulla carenza motivazionale e sul vizio cumulativo rispetto al capo 5-bis, rilevando l'assenza di elementi che colleghino il ricorrente alla sostanza e sostenendo che il messaggio "amico, ferma tutto" non costituisce riscontro probatorio sufficiente del concorso. (3) censura sulla valutazione delle esigenze cautelari (pericolosità e attualità), lamentando che il Tribunale non ha considerato l'assenza di contestazione associativa e la mancanza di contatti diretti con fornitori, e che l'arresto degli altri soggetti avrebbe impedito la prosecuzione delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha dichiarato infondato il primo profilo relativo alla presunta violazione del diritto di difesa nella parte in cui il Tribunale aveva giustificato la gravità indiziaria per la duplice condotta ascritta al capo 3 (concorso nell'acquisto di 50 kg e nella successiva vendita di 1 kg). Tuttavia, ha ritenuto fondate le censure sulla carenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria: (i) l'ordinanza non motivava adeguatamente il coinvolgimento del ricorrente nell'acquisto dei 50 kg, limitandosi a riportare dati captativi senza collegarli al concorso nell'acquisto; (ii) non è stata adeguatamente giustificata l'attribuzione al ricorrente dell'incarico da parte di Morabito di vendere lo stupefacente acquistato, essendo insufficiente il solo messaggio utilizzato come riscontro. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata relativamente al capo 3 limitatamente al concorso nell'acquisto di 50 kg e relativamente al capo 5-bis, disponendo il rinvio per nuovo giudizio su questi capi al Tribunale di Genova competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Nel resto il ricorso è stato rigettato. Sono stati ordinati gli adempimenti di cancelleria (art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.).
Norme richiamate
artt. 110 cod. pen.; d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 73, commi 1 e 6; art. 80, comma 2)
artt. 110 cod. pen., art. 73, comma 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90
Le norme penali e regolamentari in tema di stupefacenti sono state richiamate per definire le fattispecie contestate (concorso nell'acquisto e nella cessione di sostanza stupefacente); la Corte ha osservato che l'esclusione dell'aggravante per "ingente quantità" è incompatibile con una motivazione che allo stesso tempo attribuisce al ricorrente il concorso nell'acquisto di 50 kg, evidenziando incoerenza tra ricostruzione fattuale e applicazione dell'aggravante
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma invocata per il rinvio al Tribunale di Genova competente a nuovo giudizio sui capi annullati; la Corte ha disposto il rinvio ai sensi di questa disposizione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte
Massime di principio
- La gravità indiziaria in materia di misure cautelari deve essere motivata separatamente e con specifico riferimento a ciascuna condotta contestata: non è sufficiente riportare captazioni o elementi generici senza collegarli direttamente al ruolo attribuito all'imputato.
- Quando la decisione esclude un'aggravante collegata all'"ingente quantità", non può contemporaneamente fondare la misura cautelare sul presunto coinvolgimento dell'imputato in un acquisto di grande entità: la motivazione deve essere coerente rispetto agli elementi ritenuti rilevanti.
- Le intercettazioni o i messaggi isolati richiedono un inquadramento probatorio che ne dimostri la rilevanza e il nesso con l'attività dell'imputato; un singolo messaggio "di contesto" (es. "ferma tutto") può non essere sufficiente a fondare il concorso nell'offerta o nella cessione senza altri riscontri.
- La mancata contestazione di un'associazione criminale e l'assenza di contatti diretti con fornitori sono elementi che possono indebolire la prova della pericolosità e dell'attualità del pericolo, rendendo necessaria una motivazione stringente prima di confermare la custodia in carcere.
- La Cassazione può annullare parzialmente un provvedimento cautelare e disporre il rinvio per nuovo giudizio: in situazioni simili è utile chiedere che il Tribunale chiarisca e dettagliare il nesso fra investigazioni, intercettazioni e responsabilità specifica del soggetto.
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