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Ordinanza

Ordinanza n. 8916/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 2636/2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, Consigliere Relatore Dott.ssa Parolari, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 434/2021, pubblicata in data 09/07/2024, notificata in data 15/10/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202506532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 2636/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2636/2024 della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Dal testo dell’ordinanza non risultano ulteriori specifiche censure o la ricostruzione dettagliata delle condotte amministrative contestate.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza né deciso sulla richiesta di astreinte. Ritenendo opportuno acquisire elementi sui fatti di causa e, in particolare, sulle censure dedotte, ha ordinato al Ministero resistente di depositare una relazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026 per il prosieguo. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; l’ordinanza non decide ancora sulla richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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