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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28903/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per ritenuta irregolarità della notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p., effettuata presso lo studio del difensore di ufficio senza che quest'ultimo avesse prestato l'assenso all'elezione di domicilio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto corretta l'ordinanza di restituzione degli atti perché, ai sensi dell'art. 162 c.p.p., comma 4-bis, l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio ha efficacia solo se accompagnata dall'assenso del difensore domiciliatario. Non è invocabile l'art. 157-bis quale giustificazione della notifica, posto che quella norma disciplina notifiche "successive alla prima" in una sequenza procedimentale diversa e non può supplire alla mancanza dell'assenso quando non risulta effettuata una notifica precedente. La notificazione dell'avviso 415-bis presso il difensore senza consenso è quindi invalida e la decisione di restituire gli atti è confermata. La Corte richiama altresì la giurisprudenza che qualifica tale nullità come assoluta quando il difensore rifiuta la domiciliazione.

Norme richiamate

  • art. 162 cod. proc. pen.

    4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

    La Corte ha interpretato il comma 4-bis nel senso che l'assenso espresso del difensore d'ufficio è condizione di efficacia dell'elezione di domicilio: senza tale assenso le notifiche effettuate presso il suo studio sono invalide.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norma che regola la prima notifica; la Corte osserva che l'art. 157-bis presuppone una notifica precedente ex art. 157, quindi non può essere utilizzata quando non risulta effettuata una prima notifica.

  • art. 157-bis cod. proc. pen.

    Disciplina le notifiche successive alla prima. La Corte conclude che non è applicabile per giustificare la notifica dell'avviso 415-bis presso il difensore senza che sia stata effettuata una notifica precedente o senza il consenso del difensore.

  • art. 157-ter cod. proc. pen.

    Rilevato dal ricorrente come norma che rende esplicita la nullità della notifica del decreto di citazione quando manchi l'accettazione del domicilio; la Corte però distingue l'ambito di applicazione e non ritiene che tale considerazione possa validare la notifica dell'avviso 415-bis effettuata senza il consenso.

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata: le notifiche al difensore d'ufficio possono essere nulle se il difensore ha rifiutato la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, perché non assicurano la reale conoscenza del processo all'imputato.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo di comunicazione dell'avviso di conclusione indagini. La Corte ha stabilito che la sua efficacia richiede il rispetto delle regole sulla domiciliazione: la notifica in violazione dell'art. 162, comma 4-bis è invalida.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022 (Stroe)

    Precedente richiamato che afferma la nullità assoluta delle notifiche al difensore d'ufficio dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione quando il difensore ha rifiutato la domiciliazione; usato dalla Corte per confermare la decisione impugnata.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è efficace solo se il difensore presta espressamente il proprio assenso: senza tale assenso, le notifiche effettuate presso il suo studio sono nulle.
  • L'art. 157-bis, che disciplina le notifiche "successive alla prima", non può giustificare una notifica presso il difensore quando non è stata effettuata una notifica precedente o manca il consenso del difensore.
  • La mancata accettazione della domiciliazione da parte del difensore può determinare la nullità assoluta delle notifiche che non assicurano la reale conoscenza del processo da parte dell'imputato (ad es. avviso 415-bis, decreto di citazione).
  • In casi simili, il pubblico ministero deve o ottenere l'assenso scritto del difensore all'elezione di domicilio, o notificare direttamente all'indagato con le forme previste per la prima notifica (art. 157), altrimenti corre il rischio della restituzione degli atti o della declaratoria di nullità delle notifiche.
  • La corretta sequenza procedimentale delle notifiche è essenziale: tentativi di 'sanare' una notifica non valida invocando norme sulle notifiche successive possono essere inefficaci se la condizione di efficacia (es. assenso del difensore) non è soddisfatta.

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