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Sentenza

Sentenza n. 5998/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, dell''Assessorato regionale dell''igiene e sanità e dell''assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'' art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta del Direttore generale della sanità Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; - Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022; - Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; - Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022.

Giustizia amministrativa202302907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di certificazione, determinazione e riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione regionale sarda di attribuzione degli oneri di ripiano, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, la circolare ministeriale sulla ricognizione del fatturato dei fornitori, gli atti della Conferenza Stato-Regioni, il decreto ministeriale recante le linee guida applicative e gli atti degli enti del servizio sanitario regionale di certificazione del fatturato. Nel corso del giudizio, con memoria del 13 febbraio 2026, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese. La Regione Veneto ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, deducendo di essersi costituita per mero errore formale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025 richiede la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento che accerta l'avvenuto versamento dell'importo ridotto dovuto. Poiché la Regione interessata non ha comunicato l'avvenuto versamento, non sussistevano i presupposti formali per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione di avvenuto pagamento è stata ritenuta idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; sulla base di tale situazione il giudizio è stato dichiarato improcedibile. La Regione Veneto è stata estromessa dal giudizio, essendosi costituita per mero errore formale. Le spese di lite sono state compensate in ragione della decisione in rito.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto versamento dell'importo dovuto; in assenza di tale comunicazione, la sopravvenuta carenza di interesse può comunque fondare la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 9-ter d.l. 78/2015

    Costituisce la base normativa degli atti impugnati relativi al tetto di spesa e al ripiano del superamento della spesa per dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale presuppone il compimento e la comunicazione al giudice dell'adempimento espressamente richiesto dalla legge; in mancanza della comunicazione formale prevista, non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta dichiarazione o conoscenza dell'avvenuto pagamento dell'importo oggetto della controversia può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso, anche quando non ricorrano i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
  • La parte costituita per mero errore formale può essere estromessa dal giudizio quando non rivesta la qualità di soggetto effettivamente coinvolto nella controversia.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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