Sentenza n. 4249/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, n. 4255/2024, resa dal Dott. Paolo Coppola, pubblicata il 05/06/2024, in merito al procedimento recante R.G. 5767/2024, con cui: - Accoglie la domanda e condanna il convenuto ad erogare in favore di parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per l'a.s. 2023/2024; - Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €. 160,50 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4255/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4255/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024, nonché a pagare le spese di lite. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo al Ministero, all'U.S.P. di Napoli e all'U.S.R. Campania il 25 giugno 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni senza adempimento. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza contestare la pretesa né provare l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso perché la ricorrente ha depositato copia autentica della sentenza corredata dalla prova del passaggio in giudicato, ha rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e ha agito entro il termine decennale previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. Il ricorso è stato accolto nel merito, poiché la sentenza ordinaria aveva definitivamente accertato il diritto della docente alla Carta docente e il Ministero non ha dimostrato di aver adempiuto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare piena, esatta e integrale esecuzione al giudicato, accreditando euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024 e pagando le spese liquidate nel giudizio ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel responsabile della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia; il commissario dovrà provvedere entro altri 60 giorni a tutti gli adempimenti necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione nei confronti della pubblica amministrazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Attribuisce la competenza al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza della cui ottemperanza si chiede l'esecuzione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta entro il termine decennale decorrente dal passaggio in giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Richiede il deposito della copia autentica del provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, corredata dalla prova del passaggio in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e decorre dalla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto anche alla docente precaria in forza del giudicato ordinario.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È stata posta dal giudice ordinario a fondamento del riconoscimento della Carta docente alla titolare di un contratto di supplenza annuale, ritenendo discriminatoria la limitazione del beneficio ai soli docenti di ruolo.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve depositare copia autentica del titolo giudiziale e la prova del suo passaggio in giudicato; la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, si applica anche all'ottemperanza davanti al giudice amministrativo e decorre dalla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'amministrazione, non dalla mera notificazione all'organo incaricato della difesa erariale.
- In caso di mancata prova dell'adempimento di un giudicato e di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento.
- Nell'esecuzione di un giudicato che imponga un pagamento, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento: l'amministrazione e, in caso di sostituzione, il commissario ad acta devono adottare tutte le iniziative contabili necessarie per rendere possibile il pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →