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Sentenza

Sentenza n. 1547/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 3723/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 3201/2023, pubblicata in data 27/03/2024, notificata in data 28/09/2024, passata in giudicato, recante: “P.Q.M. Definitivamente pronunziando: accoglie il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti nelle istituzioni scolastiche statali, pari ad anni 7, mesi 10, giorni 26 all’1.9.2005, e condanna il Ministero dell’Istruzione ad adottare nuovo decreto di ricostruzione della carriera ed a collocare la ricorrente nella classe stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio complessivamente maturata (classe 3-8) ; condanna altresì il Ministero convenuto al pagamento delle somme maturate a titolo di differenze retributive nei limiti di quanto non ancora prescritto nei cinque anni precedenti la notifica del ricorso”.

Giustizia amministrativa202508337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, al ricollocamento nella classe stipendiale corrispondente e al pagamento delle differenze retributive non prescritte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera mediante il computo dei servizi non di ruolo svolti nelle istituzioni scolastiche statali, al collocamento nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità maturata e al pagamento delle differenze retributive nei limiti non prescritti. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato né il pagamento delle somme dovute. La ricorrente ha inoltre rappresentato che non era intervenuto alcun pagamento solutorio. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 18 luglio 2025, dopo la notifica della decisione in forma esecutiva all'Amministrazione, avvenuta il 28 settembre 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l'esecuzione del giudicato. Ha rilevato che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha inoltre accertato che la sentenza del giudice ordinario era stata depositata ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a. ed era passata in giudicato, mentre il Ministero non aveva dato esecuzione agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. Per l'ulteriore inerzia ha nominato, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente dotato della necessaria professionalità, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Il TAR ha riservato l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini. Ha riconosciuto, inoltre, gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo e il rimborso delle spese vive successive, condannando il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice dell'ottemperanza, compresa la nomina del commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e riservare l'applicazione di una penalità di mora.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000 e dall'art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

    La verifica del decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.

    Le somme dovute in esecuzione del giudicato producono ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza di ottemperanza fino al soddisfo, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Deposito della decisione della cui esecuzione si chiede l'ottemperanza.

    Il deposito della sentenza passata in giudicato è richiamato quale adempimento processuale nell'ambito del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando una pubblica amministrazione non dimostra di avere eseguito una sentenza passata in giudicato che le impone specifici obblighi di facere e di pagamento, anche se l'amministrazione si è costituita in giudizio senza contestare puntualmente l'inadempimento.
  • Prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, già in via preventiva, nominare un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva qualora l'inadempimento persista dopo la scadenza del termine assegnato.
  • I crediti liquidi ed esigibili riconosciuti dal giudicato producono ulteriori interessi legali fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. può essere riservata per l'ipotesi di persistente inadempimento successivo alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e di quello ulteriore assegnato al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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