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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21112/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della quantificazione della sanzione amministrativa, tenendo conto correttamente dell'entità delle operazioni contestate e della disciplina sanzionatoria applicabile più favorevole. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui l'Amministrazione aveva irrogato una sanzione pecuniaria, in solido con l'istituto di credito di appartenenza, per omessa segnalazione di operazioni sospette eseguite su un conto corrente intestato a un cliente, in un periodo compreso tra il 1998 e il 1999. Dopo una prima fase di opposizione e un precedente giudizio di legittimità, il giudizio era stato rinviato alla Corte d'appello per rideterminare la sanzione applicando la disciplina più favorevole. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva ridotto la sanzione a euro 120.000, ritenendo integrata una pluralità di violazioni gravi, ripetute e sistematiche. Il ricorrente ha impugnato tale nuova decisione con due motivi: 1) violazione dell'art. 58 d.lgs. 231/2007, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il comma 2, sovrastimando la gravità e la reiterazione delle violazioni e omettendo di considerare vari elementi attenuanti (ruolo svolto, condotta collaborativa, assenza di vantaggi, condizioni economiche, mancanza di precedenti, epoca dei fatti); 2) violazione del principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione, perché la quantificazione della sanzione sarebbe stata comunque superiore a quella che deriverebbe dall'applicazione della disciplina previgente, ritenuta più favorevole, frustrando così il criterio della legge più mite. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la Corte d'appello aveva commesso un errore di fatto e di valutazione sull'entità delle operazioni sospette, assumendo come base di calcolo un importo circa doppio rispetto a quello indicato nel provvedimento sanzionatorio, e che tale errore poteva incidere sulla concreta quantificazione della sanzione. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 197 del 1991

    omesso di segnalare ... le operazioni sospette

    individua l'illecito amministrativo originariamente contestato per omessa segnalazione di operazioni sospette.

  • art. 14 l. n. 689 del 1981

    richiamato in fatto dalla precedente fase del giudizio come parametro per la tempestività della notificazione della contestazione.

  • art. 58 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

    sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 3.000,00 (primo comma) ... da euro 30.000,00 a euro 300.000,00 (secondo comma)

    distingue tra violazioni ordinarie e violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, con diverso trattamento sanzionatorio.

  • art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007

    si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole

    per le violazioni amministrative pregresse va applicata la disciplina più favorevole, compreso il pagamento in misura ridotta.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 5 d.lgs. n. 90 del 2017

    norma di modifica dell'art. 58 d.lgs. 231/2007 richiamata per il nuovo regime sanzionatorio.

  • d.lgs. n. 56 del 2004

    richiamato come fonte di modifica della previgente disciplina antiriciclaggio di cui alla l. n. 197/1991.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione ha già stabilito che per una sanzione amministrativa debba applicarsi la disciplina più favorevole, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e procedere a una nuova quantificazione coerente con esso.
  • La qualificazione della violazione come grave, ripetuta, sistematica o plurima richiede una corretta ricostruzione fattuale dell'illecito; un errore sull'entità delle operazioni o sulla base di calcolo può incidere in modo decisivo sulla sanzione e impone il rinnovo del giudizio.
  • Nella determinazione della sanzione amministrativa, il giudice deve considerare gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta e non può fondare la quantificazione su presupposti fattuali inesatti.
  • L'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole non può essere elusa da una quantificazione concretamente tale da rendere più gravosa la disciplina sopravvenuta rispetto a quella previgente.
  • In sede di legittimità è censurabile la decisione del giudice di rinvio che, pur richiamando il corretto quadro normativo, ne travisi l'applicazione concreta per un errore nella valutazione dei dati fattuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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