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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07230/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto l'opposizione all'espulsione disposta dal Magistrato di sorveglianza, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 16 d.lgs. n. 286/1998 e la manifesta illogicità. In particolare sostiene che mancasse la "identificazione certa del soggetto" ai sensi dell'art. 16, comma 5, a causa della discrepanza tra il CUI comunicato dalla Questura (05EFPD9) e i dati forniti dall'autorità consolare marocchina (generalità diverse e CUI 05EEPD9). Pur riconoscendo l'identità fisica tramite rilievi dattiloscopici, la difesa afferma che ciò non è sufficiente per l'identificazione del condannato di competenza consolare e chiede l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia accertato la certa identificazione del ricorrente mediante il CUI comunicato dalla Questura e i rilievi dattiloscopici, fornendo motivazione puntuale sull'eseguibilità dell'espulsione. Le doglianze difensive sono ritenute generiche e non specificamente fondate, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 16

    L'art. 16 (nella versione sostituita dall'art. 15 della legge 30/07/2002, n. 189) disciplina l'espulsione alternativa alla detenzione. Il comma 5 elenca i presupposti: stato detentivo, pena residua non superiore a due anni, identificazione certa del soggetto, esclusione per taluni delitti indicati, e irregolarità del soggiorno. Il comma 6 impedisce l'espulsione se il Questore ha comunicato l'impossibilità di identificare lo straniero. La Corte ha ritenuto che l'identificazione tramite CUI e rilievi dattiloscopici integri la "certezza" richiesta.

  • legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 15

    Ha modificato e sostituito l'art. 16 del d.lgs. n. 286/1998 introducendo la disciplina sull'espulsione alternativa alla detenzione; richiamata per spiegare il quadro normativo vigente applicabile al caso.

  • codice di procedura penale, art. 407, comma 2, lett. a)

    Richiamato quale riferimento ai delitti che, se rilevanti, escludono la procedibilità dell'espulsione alternativa ai sensi dell'art. 16 comma 5.

  • codice penale, artt. 628 e 629

    Gli articoli sono citati per le eccezioni relative ai delitti consumati o tentati che non escludono automaticamente l'espulsione; la sentenza richiama la normativa per delineare i limiti all'applicazione dell'art. 16.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'imputato (erronea applicazione di norme di diritto e manifesta illogicità della motivazione); il ricorrente ha invocato queste fattispecie, ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • L'identificazione certa richiesta dall'art. 16 può essere soddisfatta dalla corrispondenza del CUI comunicato dalla Questura e dai rilievi dattiloscopici: l'identità fisica dimostrata dalle impronte è elemento decisivo.
  • La discrepanza tra dati consolare e dati della Questura non invalida automaticamente l'espulsione: serve dimostrazione specifica e non generica che l'identificazione del condannato risulti incerta.
  • Se il Questore comunica l'impossibilità di identificare lo straniero, l'espulsione non può procedere (comma 6); in assenza di tale comunicazione, l'accertamento effettuato dalle autorità italiane prevale se adeguatamente motivato.
  • In Cassazione i motivi devono essere autosufficienti e specifici: deduzioni generiche o prive di elementi probatori concreti comportano l'inammissibilità del ricorso.
  • Il rigetto del ricorso può comportare condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di fondamento formale o sostanziale.

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