Ordinanza n. 622/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato trasmessa in data 07.06.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego emesso dalla Prefettura di Caserta in data 02.02.2026 e notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Prefettura di Caserta sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente proposto azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento o rifiuto formatosi sulla domanda di conversione trasmessa il 7 giugno 2025. Con motivi aggiunti ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di diniego emesso dalla Prefettura di Caserta il 2 febbraio 2026. Nella fase cautelare ha dedotto, in particolare, la rilevanza della condotta attiva posta in essere prima della scadenza del permesso originario, l'adeguatezza della capacità reddituale del datore di lavoro e la rilevanza dei dati risultanti dalla dichiarazione IVA, corroborati da ulteriori elementi istruttori attestanti la capacità economica e finanziaria del datore. Ha inoltre valorizzato il fatto di avere iniziato e continuato da lungo tempo l'attività lavorativa presso il medesimo datore, percependo redditi idonei alla permanenza nel territorio nazionale.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e ha sospeso l'efficacia del provvedimento prefettizio di diniego. La decisione è stata adottata sulla base di una sommaria delibazione propria della fase cautelare: il Collegio ha ritenuto non implausibili le allegazioni relative alla rilevanza della dichiarazione IVA e agli ulteriori elementi comprovanti la capacità economica e finanziaria del datore di lavoro; ha inoltre considerato significativa la condotta attiva del ricorrente antecedente alla scadenza del titolo originario e la prosecuzione da lungo tempo del rapporto di lavoro, con redditi apparentemente idonei alla permanenza in Italia. Il TAR ha lasciato impregiudicata per il merito la questione della rilevanza del tempo intercorso tra la scadenza del titolo e la domanda di conversione e quella dell'eventuale sussistenza di rigidi requisiti reddituali del datore di lavoro. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 2 dicembre 2026 e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa mediante sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, sulla base di una sommaria delibazione degli elementi dedotti e della valutazione interinale degli interessi coinvolti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa al diniego di conversione di un permesso di soggiorno, il giudice può ritenere sussistente il fumus boni iuris quando risultino plausibili la tempestiva attivazione dell'interessato prima della scadenza del titolo originario, l'effettiva prosecuzione del rapporto di lavoro e l'adeguatezza dei redditi percepiti.
- Ai fini della valutazione cautelare della capacità reddituale del datore di lavoro, possono assumere rilievo i dati emergenti dalla dichiarazione IVA e ulteriori elementi istruttori convergenti, anche quando la questione sull'esistenza e sulla rigidità di specifici requisiti reddituali debba essere riservata alla decisione di merito.
- La prosecuzione da lungo tempo dell'attività lavorativa in Italia e la percezione di redditi idonei alla permanenza nel territorio nazionale costituiscono elementi significativi nella valutazione cautelare della legittimità del diniego di conversione del titolo di soggiorno.
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