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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15247/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile di ricettazione. Con un unico motivo ha chiesto la riqualificazione giuridica del fatto da ricettazione ex art. 648 c.p. a furto ex art. 624 c.p., sostenendo in sostanza che fosse stato lui a sottrarre la targa prova per occultare la provenienza illecita dello scooter già precedentemente rubato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo si risolvesse nella mera reiterazione di censure già dedotte in appello e disattese, senza una critica argomentata alla motivazione di merito, quindi privo del requisito di specificità. Ha inoltre osservato che la ricostruzione difensiva era poco plausibile alla luce del tempo trascorso tra il furto dello scooter e la denuncia del furto della targa prova, nonché in ragione delle dichiarazioni della persona offesa e dell'assenza di allegazioni difensive ex art. 495, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    fattispecie contestata in appello e nel ricorso, della quale si chiedeva la riqualificazione

  • art. 624 c.p.

    norma invocata dalla difesa come corretta qualificazione del fatto in luogo della ricettazione

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    richiamato per sottolineare l'assenza di specifiche allegazioni difensive a sostegno della ricostruzione alternativa

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre in modo pedissequo le censure già formulate in appello e già confutate dalla corte di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto è inammissibile quando si traduce in una critica apparente, priva di autonoma argomentazione rispetto alla sentenza impugnata.
  • Ai fini della valutazione della plausibilità della ricostruzione difensiva, la Corte può valorizzare il tempo intercorso tra gli eventi, le dichiarazioni della persona offesa e l'assenza di puntuali allegazioni difensive a sostegno della tesi alternativa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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