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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-88/23

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2024. — Parfümerie Akzente GmbH contro KTF Organisation AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Svea Hovrätt. — Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Servizi della società dell’informazione – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Articolo 2, lettera h) – Promozione e vendita online di prodotti cosmetici – Esclusione dall’ambito regolamentato degli obblighi in materia di etichettatura applicabili ai prodotti oggetto di promozione e venduti da un prestatore di servizi della società dell’informazione – Direttiva 75/324/CEE – Articolo 8, paragrafo 2 – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 19, paragrafo 5 – Facoltà per lo Stato membro di destinazione di imporre l’uso di una lingua di sua scelta. — Causa C-88/23

Giurisprudenza europea62023CJ0088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che gli obblighi nazionali di etichettatura dei prodotti cosmetici e dei generatori aerosol non fanno parte dell’"ambito regolamentato" della direttiva sul commercio elettronico. Perciò, un prestatore stabilito in un altro Stato membro che vende online prodotti destinati a consumatori svedesi può essere soggetto alle norme svedesi sull’etichettatura previste dal diritto UE di settore. In ragione di questa soluzione, la Corte non ha risposto alla prima questione pregiudiziale sull’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE.

Commercio elettronico: gli obblighi nazionali di etichettatura dei prodotti cosmetici e degli aerosol venduti online non rientrano nell’"ambito regolamentato" della direttiva 2000/31/CE.

La questione giuridica

Se, ai sensi della direttiva 2000/31/CE, l’"ambito regolamentato" comprenda o meno le prescrizioni nazionali in materia di etichettatura dei prodotti promossi e venduti online, quando tali prescrizioni derivano da normativa UE di settore che consente allo Stato membro di destinazione di imporre una lingua nazionale; e, correlativamente, se la direttiva 2000/31/CE osti all’applicazione di norme nazionali di attuazione che impongono tali obblighi a un prestatore stabilito in un altro Stato membro.

Principio di diritto

La nozione di "ambito regolamentato" della direttiva 2000/31/CE non comprende gli obblighi di etichettatura dei prodotti promossi e venduti su un sito internet, perché tali obblighi riguardano i beni in quanto tali e sono espressamente esclusi dall’articolo 2, lettera h), punto ii), primo trattino, della direttiva. Ne consegue che uno Stato membro può applicare al commercio online le proprie norme di etichettatura, incluse quelle che attuano la direttiva 75/324/CEE e il regolamento (CE) n. 1223/2009, senza che ciò ricada nella disciplina di mutuo riconoscimento dell’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2000/31/CE
  • Direttiva 75/324/CEE
  • Articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324/CEE
  • Regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008
  • Direttiva 2005/29/CE

Etichettatura dei prodotti venduti online e direttiva sul commercio elettronico

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, in una controversia tra un operatore tedesco di e-commerce e un’associazione svedese che contestava la vendita in Svezia di prodotti cosmetici e aerosol privi di etichettatura in lingua svedese. La Corte è chiamata a stabilire se tali prescrizioni nazionali rientrino nell’"ambito regolamentato" della direttiva 2000/31/CE e, quindi, se siano soggette al regime di libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

Fatti e procedimento principale

Parfümerie Akzente GmbH gestiva un sito web rivolto al mercato svedese e commercializzava prodotti cosmetici e per la cosmesi dei capelli. KTF Organisation AB ha agito in giudizio per ottenere il divieto di alcune pratiche commerciali, tra cui la vendita di prodotti cosmetici e di aerosol privi di etichettatura in lingua svedese, asseritamente in violazione della normativa svedese di attuazione della direttiva 75/324/CEE e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Il giudice del rinvio osservava che la direttiva 2000/31/CE, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, impedisce agli Stati membri di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione per motivi rientranti nell’ambito regolamentato, ma dubitava che le norme sull’etichettatura dei prodotti rientrassero davvero in tale nozione quando la vendita avviene online verso consumatori di un altro Stato membro.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE osti all’applicazione di norme nazionali che, nell’ambito regolamentato, disapplicano la legge nazionale di attuazione della direttiva 2005/29/CE nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro;
  • se l’"ambito regolamentato" comprenda la promozione sul sito e la vendita online di un prodotto etichettato in violazione dei requisiti dello Stato membro di destinazione;
  • se, in tale contesto, i requisiti di consegna o relativi al prodotto in quanto tale siano esclusi dall’ambito regolamentato;
  • quale rilievo abbiano la direttiva 75/324/CEE e il regolamento (CE) n. 1223/2009, che autorizzano gli Stati membri a imporre determinate lingue per le informazioni di etichettatura.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2000/31/CE, in specie i considerando 11, 21 e 24, l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2, lettera h), nonché l’articolo 3;
  • la direttiva 75/324/CEE, articolo 8, paragrafo 2, e punto 2.2 dell’allegato;
  • il regolamento (CE) n. 1223/2009, articolo 3 e articolo 19, paragrafo 5;
  • il regolamento (CE) n. 1272/2008, richiamato dalla normativa sugli aerosol;
  • il contesto della direttiva 2005/29/CE, richiamata dal giudice del rinvio.

Ragionamento della Corte: etichettatura e ambito regolamentato

La Corte ricorda che la direttiva 2000/31/CE si fonda sul principio del controllo alla fonte e che l’articolo 2, lettera h), definisce l’"ambito regolamentato" come l’insieme delle prescrizioni applicabili ai prestatori o ai servizi della società dell’informazione. Tuttavia, l’articolo 2, lettera h), punto ii), primo trattino, esclude espressamente le norme sui beni in quanto tali.

Richiamando il considerando 21, la Corte sottolinea che gli obblighi di etichettatura rientrano tra i requisiti applicabili alle merci e sono quindi esclusi dall’ambito regolamentato. Tale conclusione non può essere superata invocando la giurisprudenza sulla pubblicità online, perché in quel caso si trattava di un elemento accessorio del servizio, mentre l’etichettatura è un requisito che il legislatore dell’Unione ha volutamente tenuto fuori dalla direttiva.

La Corte osserva inoltre che la direttiva 2000/31/CE non pregiudica il livello di tutela della salute pubblica e dei consumatori assicurato da altre norme UE. Di conseguenza, gli obblighi di etichettatura devono essere ricercati nella normativa di settore, cioè nella direttiva 75/324/CEE e nel regolamento (CE) n. 1223/2009.

Ragionamento della Corte: normativa di settore e lingua dell’etichetta

Quanto agli aerosol, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324/CEE consente agli Stati membri di subordinare l’immissione sul mercato all’uso della o delle lingue nazionali nell’etichettatura. Quanto ai cosmetici, l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1223/2009 attribuisce allo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione dell’utilizzatore finale il potere di determinare la lingua delle informazioni elencate in tale disposizione.

La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza secondo cui la protezione della salute umana sarebbe compromessa se i consumatori non potessero comprendere le indicazioni essenziali sull’uso sicuro dei cosmetici. Perciò, la circostanza che l’etichettatura sia richiesta da norme UE di settore rafforza, anziché indebolire, la conclusione che tali requisiti restano fuori dall’ambito regolamentato della direttiva 2000/31/CE.

Decisione e dispositivo

La Corte afferma che l’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31/CE deve essere interpretato nel senso che la nozione di "ambito regolamentato" non include i requisiti concernenti l’etichettatura di prodotti promossi e venduti sul sito internet di un prestatore di servizi della società dell’informazione, quando tali requisiti sono imposti dallo Stato membro nel cui territorio si trovano i consumatori destinatari della commercializzazione online.

Poiché la soluzione data alle seconde, terze e quarte questioni risolveva la controversia interpretativa centrale, la Corte ha ritenuto superfluo rispondere alla prima questione, basata sulla premessa opposta.

Principio affermato

L’etichettatura dei beni venduti online resta materia distinta dal regime dell’"ambito regolamentato" della direttiva 2000/31/CE: gli Stati membri possono dunque applicare le proprie norme di etichettatura ai prodotti commercializzati via internet sul loro territorio, anche quando tali norme derivano da atti UE settoriali che consentono l’uso della lingua nazionale. La direttiva sul commercio elettronico tutela la libera circolazione dei servizi online, ma non neutralizza gli obblighi relativi ai prodotti in quanto tali.

Come è indicizzato

Materiecommercio elettronicoetichetattura dei prodottiprodotti cosmeticigeneratori aerosollibera prestazione dei servizi

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