Sentenza n. 1263/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 1477/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 315/2025 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.06.2025, notificata il 12.06.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente relativo all’anno scolastico 2024/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’accredito di euro 500,00 sulla Carta Elettronica del Docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1477/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo nominale di euro 500,00 quale contributo per la formazione relativo all’anno scolastico 2024/2025. La sentenza era stata prodotta in copia conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificata via PEC all’amministrazione soccombente. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito formalmente opponendosi, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato validamente notificato e l’amministrazione non aveva adempiuto. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di eseguire la sentenza, pagando le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha riconosciuto, oltre all’importo capitale, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza da eseguire sino al saldo effettivo. Ha escluso la rivalutazione monetaria, poiché il ricorrente non aveva allegato che essa avesse inciso in misura superiore al tasso legale. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con incarico da eseguire nei successivi centoventi giorni; nessun compenso è stato previsto, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione integra, nel caso concreto, un presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all’originale è stata ritenuta idonea ai fini dell’azione esecutiva e dell’ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e l’applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili, compresa la distrazione delle spese.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato validamente prodotto e notificato all’amministrazione obbligata e quest’ultima non abbia adempiuto entro il termine legalmente previsto per il pagamento delle somme dovute.
- In presenza di un giudicato recante una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e riconoscere gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all’effettivo saldo, quando richiesti e dovuti.
- La rivalutazione monetaria sulle somme dovute dalla pubblica amministrazione non può essere riconosciuta in assenza di allegazione e prova che l’inflazione abbia prodotto un pregiudizio superiore a quello compensato dagli interessi legali.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- Quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto un compenso ulteriore per l’esecuzione dell’incarico.
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