Cassazione Penale, Sentenza n. 11247/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per cassazione denunciando erronea applicazione dell'art. 192 co. 2 c.p.p., sostenendo che la condanna si fondasse su un unico indizio, costituito dalla sua presenza nella zona del furto, e che tale prova indiretta fosse insufficiente a integrare il quadro probatorio richiesto per la prova indiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere inammissibilmente rivalutativo. Ha ritenuto che la condanna fosse fondata su molteplici e convergenti indizi: videoriprese che documentano la dinamica del furto con tre soggetti giunti a bordo dell'auto intestata al ricorrente, gli orari di arrivo/uscita compatibili registrati dalle telecamere autostradali, e tabulati telefonici che segnalano una comunicazione dall'utenza del prevenuto agganciata a una cella compatibile con il luogo del furto alle 12:28. Non risultando altre attivazioni telefoniche nel luogo e nell'intervallo temporale, e non essendo stato dimostrato un valido motivo lecito della presenza, i giudici hanno ritenuto gli indizi "gravi, precisi e concordanti" e hanno escluso la possibilità di un ragionevole dubbio. La Corte ha inoltre ricordato che la Cassazione non può riesaminare la valutazione del merito probatorio, potendo censurare solo vizi della motivazione. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che configura il reato di furto; applicata nel caso per la qualificazione del fatto come furto.
art. 625 cod. pen. n. 5
Prevede circostanze aggravanti per il reato di furto; in combinato disposto con l'art. 624 è stata utilizzata per la qualificazione come furto aggravato in abitazione.
art. 192 cod. proc. pen. (co. 2)
Regola di giudizio per la prova indiziaria: richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di questa regola, ritenendo gli indizi nel caso concreti e convergenti.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limitazione dei motivi di cassazione alle doglianze sulla motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; la Corte ricorda che non è ammesso il riesame del merito probatorio in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede conseguenze per i ricorsi inammissibili, incluse spese processuali e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; applicata per imporre il pagamento di euro 3000,00.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. n. 2110/1995, Sez. U. n. 6402/1997, Sez. U. n. 24/1999)
Principi consolidati secondo cui la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare la prova, potendo censurare solo vizi della motivazione come previsti dall'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- La mera presenza di una persona nell'area del fatto, da sola, è generalmente insufficiente a fondare una condanna: servono indizi plurimi, convergenti e capaci di escludere ragionevoli spiegazioni alternative.
- Videoriprese, tabulati telefonici e rilevazioni di varchi/telecamere stradali, se tra loro coerenti, possono costituire un insieme di indizi "gravi, precisi e concordanti" sufficiente a sostenere la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
- In sede di Cassazione non è consentito il riesame ermeneutico o probatorio dei fatti: le doglianze devono mirare a vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o illogicità) per essere ammissibili.
- Per difendersi efficacemente in casi basati su indizi convergenti è importante proporre un'alternativa fattuale concreta e comprovabile (alibi documentato, prova di proprietà/uso diverso del veicolo, contestazione dell'autenticità/integrazione delle registrazioni), non argomentazioni vaghe o speculative.
- Nei giudizi abbreviati il principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio rimane vigente: la modalità abbreviata non abbassa la soglia probatoria, ma richiede che gli indizi siano comunque tali da escludere interpretazioni alternative plausibili.
- Quando si contesta l'utilizzabilità di elementi tecnici (video, tabulati, dati di localizzazione) è strategico contestare catena di custodia, integrità, orari/cronologia e compatibilità tecnica delle registrazioni già in sede di merito.
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