Cassazione Civile, Ordinanza n. 10234/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato il giudizio estinto. Ha inoltre rilevato la novità della questione al momento della proposizione del ricorso e, per tale ragione, ha disposto la compensazione delle spese del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La società aveva agito contro l'INAIL per ottenere la restituzione dei premi assicurativi versati negli anni 1994-1997 nella parte eccedente il limite del 10% previsto per gli alluvionati del Piemonte dall'art. 4, comma 90, della legge n. 350/2003. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che il diritto all'agevolazione fosse decaduto per mancata presentazione della domanda amministrativa di rimborso entro il 31 luglio 2007, essendo stata presentata solo il 31 maggio 2010. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 4, comma 90, L. n. 350/2003
la norma prevedeva un'agevolazione per gli alluvionati del Piemonte, consistente nel limite del 10% sui premi; la domanda giudiziale mirava alla restituzione della parte eccedente tale misura
domanda amministrativa di rimborso
la Corte d'appello aveva ritenuto che il diritto fosse decaduto per la mancata presentazione della domanda entro tale termine
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente deposita rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la decisione di legittimità non entra nel merito delle censure proposte.
- Se la questione oggetto del ricorso è nuova al tempo della sua proposizione, ciò può incidere sulla regolazione delle spese, giustificando la compensazione.
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