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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 89/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Sassari del 29/06/2021 che ha confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. di Sassari per il reato di detenzione di stupefacenti (marijuana, circa 34 kg). Bianco deduce mancata prova dell'elemento soggettivo e dell'assenza di concorso, nonché errata applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990). Manca contesta analogamente l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità. Soru lamenta omissione di motivazione rispetto alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche (soggetto incensurato e buon comportamento processuale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Per Bianco la motivazione della Corte territoriale era ritenuta adeguata a spiegare il suo ruolo nella sequenza criminosa e la partecipazione alla movimentazione della sostanza; le censure erano un'appellazione della valutazione probatoria non ammissibile in Cassazione. Sulla qualificazione dell'"ingente quantità" la Corte ha ritenuto corretto il riferimento alla soglia indicata dalle Sezioni Unite (sentenza Biondi) e ha valorizzato l'ampio superamento di tale soglia quale elemento decisivo, sottraendosi a sindacato di legittimità. Quanto a Soru, la Corte osserva che le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado in regime di equivalenza con l'aggravante, e che la riconsiderazione del bilanciamento è valutazione di merito non sindacabile se sorretta da motivazione sufficiente. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi della giurisprudenza costituzionale, al versamento di € 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato in quanto i fatti sono stati valutati in termini di concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo di concorso sulla base della motivazione di merito.

  • d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73, commi 1 e 4

    Norma incriminatrice della detenzione di sostanze stupefacenti; la condotta contestata è stata ritenuta integrata rispetto ai quantitativi sequestrati.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 80 comma 2

    Aggravante per l'ingente quantità di stupefacente: la Corte ha ritenuto che il marcato superamento della soglia indicata dalle Sezioni Unite giustifichi l'applicazione dell'aggravante.

  • Sezioni Unite, sentenza "Biondi" (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012)

    Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150

    Fornisce la soglia-minimo di riferimento per il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità; la Corte ha applicato tale parametro ritenendone decisivo l'ampio superamento.

  • Giurisprudenza di legittimità sulle limiti del sindacato in Cassazione (es. Sez. U, n. 24/1999 Spina; Sez. U, n. 12/2000 Jakani; Sez. U, n. 47289/2003 Petrella)

    Principio che in Cassazione non è ammessa la rielaborazione critica della valutazione probatoria posta a fondamento delle decisioni di merito; le censure che richiedono una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili.

  • Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)

    Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931

    Conferma che il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale di merito non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Sent. Corte Cost. 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai presupposti per l'applicazione della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi che escludano la condanna alla somma supplementare.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede di riesame dei fatti: le doglianze che chiedono diversa valutazione della prova sono inammissibili. In situazioni analoghe è fondamentale, in sede di gravame, proporre censure di diritto o dimostrare vizi logici/manifeste illogicità nella motivazione di merito.
  • Per l'aggravante dell'ingente quantità (art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990) il superamento della soglia indicata dalla giurisprudenza di Sezioni Unite costituisce elemento molto rilevante; tuttavia il giudice di merito deve comunque motivare la specifica pericolosità e non limitarsi a un automatismo. In sede di legittimità, se la motivazione è puntuale e l'eccedenza è ampia, la censura difficilmente prospera.
  • Sull'accertamento del concorso di persone, è necessario che la motivazione di merito evidenzi il contributo materiale o la volontà partecipativa: contestazioni generiche prive di elementi nuovi sono deboli e non convincono in sede di legittimità.
  • La richiesta di riconoscimento o di diversa valutazione delle attenuanti generiche comporta una valutazione discrezionale di merito; se le attenuanti sono già state comparate in primo grado e la Corte d'appello ha motivato la riconsiderazione, la Cassazione non interviene salvo vizio di motivazione o arbitrio evidente.
  • Ricorrere in Cassazione espone al rischio di condanna alle spese e, se il ricorso è dichiarato inammissibile senza colpa, all'ulteriore pagamento in favore della Cassa delle ammende: valutare attentamente prospettive di successo prima di proporre ricorso.

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