Sentenza n. 7175/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. -OMISSIS- SEL di prot. della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 22 febbraio 2023, con cui è stata formalizzata l’inidoneità della ricorrente con esclusione dal “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022”. - della Scheda di valutazione attitudinale redatta dall'Ufficiale Perito Selettore in data 22 febbraio 2023, provvedimento n. -OMISSIS- SEL di prot., nonché della relazione psicologica redatta dall’Ufficiale Psicologo in data 20 febbraio 2023, provvedimento n. -OMISSIS- SEL di prot.; - del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali che esprime il giudizio definitivo di inidoneità della ricorrente redatto in data 22 febbraio 2023, provvedimento n. -OMISSIS- SEL di prot.; - dell'art. 11 del predetto bando di concorso, che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali nella parte in cui, al comma 4, prevede che: “Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio d'idoneità o d'inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”; - delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022” pubblicate sul sito web del concorso, determinazione n. 99/1-22 CC prot., del 1° ottobre 2022 del C.N.S.R; - ove occorra, della Determinazione del Direttore del C.N.S.R. dell'Arma, con la quale è stata designata la Commissione attitudinale; - di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente e per l'adozione di opportune misure cautelari volte a consentire all'odierna ricorrente di partecipare al concorso in questione previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali dell'Aspirante, con espressa disposizione di un nuovo colloquio nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare l’intera procedura attitudinale per la ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Prandi Maria Giulia il 14 maggio 2023: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento N. -OMISSIS- CC di prot. del 12 aprile 2023 di approvazione della graduatoria finale relativa alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso per cui è causa, allegata al verbale n.-OMISSIS- del 31 marzo 2023 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice; - specificamente, della citata graduatoria finale di merito di cui al verbale-OMISSIS- del 31 marzo 2023, che non contempla la posizione della ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso relativo alle graduatorie finali del concorso, pubblicato in data 14 aprile 2023; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’avviso relativo alle operazioni di incorporamento del 1° ciclo formativo, pubblicato in data 18 aprile 2023; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente; e per l'adozione delle misure cautelari collegiali nel senso di consentire all'odierna ricorrente di prendere parte alla selezione previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali, con espressa disposizione di un nuovo colloquio e, ove favorevolmente esitata la procedura, nel senso di disporne l'inserimento, con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale di merito nonché nel senso di consentire la partecipazione della ricorrente, sempre con riserva ed in soprannumero, al successivo corso di formazione nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare l'intera procedura attitudinale per la ricorrente e di consentirne l'inserimento nella graduatoria finale e l'ammissione al successivo corso di formazione nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale con esclusione dal concorso per allievi carabinieri, nonché gli atti della procedura attitudinale e la successiva graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere superato la prova scritta, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari, è stata dichiarata inidonea all’esito degli accertamenti attitudinali ed esclusa dal concorso. Ha dedotto carenza, apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione delle norme tecniche sugli accertamenti attitudinali e dell’art. 11, comma 4, del bando; eccesso di potere per disparità di trattamento, persecutorietà, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato che dal provvedimento non fosse ricostruibile il percorso logico seguito dall’amministrazione, che il colloquio collegiale fosse stato valorizzato in modo preponderante e che la mancata intervista individuale con l’Ufficiale Perito Selettore rendesse irragionevole la procedura. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’approvazione della graduatoria finale, chiedendo la rinnovazione della procedura attitudinale, l’ammissione con riserva e in soprannumero al concorso e al corso di formazione, nonché il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, confermando la legittimità del giudizio di inidoneità e, conseguentemente, dell’esclusione e della graduatoria finale. Il giudice ha ritenuto che gli accertamenti attitudinali costituiscano espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, macroscopiche lacune o errori sui presupposti di fatto, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella della commissione. La procedura era articolata nella somministrazione e correzione dei test, nell’esame del raccoglitore delle prove, nel colloquio collegiale e nella formulazione del giudizio definitivo; il giudizio finale doveva quindi considerare complessivamente l’intera condotta e performance della candidata, senza attribuire al colloquio finale un valore necessariamente prevalente rispetto alle prove precedenti. La mancata intervista individuale con il perito selettore non è stata ritenuta viziante, poiché il perito partecipava comunque alla commissione e al colloquio collegiale, concorrendo alla valutazione finale. La motivazione è stata giudicata adeguata, chiara e intellegibile: essa indicava atteggiamento teso e poco congruente, capacità comunicative poco articolate, risposte generiche e non pertinenti, superficialità nell’analisi, inadeguatezza alla gestione di situazioni stressanti, motivazione non sufficientemente rapportata al ruolo e scarsa consapevolezza delle funzioni istituzionali. Tali elementi erano stati ritenuti coerenti con le risultanze dei test e confermati dal colloquio collegiale. Non sono state ravvisate contraddizioni tra le valutazioni dei componenti della commissione, né tra i test, il colloquio e il giudizio finale. Le domande risarcitorie sono state respinte per effetto dell’infondatezza della domanda demolitoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 4, del bando di concorso
Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio d'idoneità o d'inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso
La disposizione prevede il carattere definitivo del giudizio attitudinale e l’esclusione dalla procedura dei candidati dichiarati inidonei.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria, proposta sia in forma specifica sia per perdita di chance, è stata respinta in quanto il ricorso contro l’esclusione è risultato infondato.
Massime di principio
- Il giudizio di inidoneità attitudinale espresso nell’ambito di un concorso per il reclutamento nelle Forze di polizia costituisce valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione e non è sindacabile dal giudice amministrativo mediante una propria diversa valutazione, salvo che emergano evidenti illogicità, manifesta irragionevolezza, macroscopiche lacune o errori sui presupposti di fatto.
- L’accertamento attitudinale può fondarsi sulla valutazione complessiva di test, questionari, documentazione raccolta, colloquio e comportamento del candidato; il colloquio finale non deve necessariamente assumere un rilievo prevalente rispetto alle altre fasi della procedura, se le norme tecniche prevedono una valutazione globale.
- La mancata intervista individuale con uno dei componenti della commissione non determina di per sé l’illegittimità della procedura quando il componente partecipi al colloquio collegiale e concorra, insieme agli altri membri, alla valutazione e alla formulazione del giudizio definitivo.
- La motivazione del giudizio di inidoneità attitudinale è sufficiente quando espone in modo chiaro e intellegibile le criticità riscontrate nel comportamento, nelle risposte e nella personalità del candidato e tali elementi risultano coerenti con le prove svolte e con la valutazione collegiale.
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