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Sentenza

Sentenza n. 3574/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva accertato il diritto degli ex appartenenti alla Guardia di finanza a computare nella base del TFS la maggiorazione dei sei scatti stipendiali e aveva condannato l’INPS alla riliquidazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tre ex appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, dichiaratamente congedati a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio, avevano chiesto l’accertamento del diritto al computo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, con conseguente riliquidazione e pagamento delle differenze. Il TAR aveva accolto la domanda nei confronti dell’INPS, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS ha appellato la sentenza nei confronti di tutti gli interessati articolando due motivi. Con il primo ha dedotto carenza di interesse ad agire, violazione dell’art. 100 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e travisamento dei fatti, sostenendo che due appellati avevano già ricevuto integralmente il beneficio dei sei scatti in sede di liquidazione del TFS, sebbene per la diversa causale della dispensa dal servizio per inabilità permanente alle mansioni. Con il secondo motivo ha contestato il rigetto dell’eccezione di prescrizione nei confronti del terzo appellato, invocando l’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 e sostenendo una diversa decorrenza del termine quinquennale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello. Quanto alle posizioni dei due appellati ai quali il beneficio era già stato riconosciuto e versato prima dell’instaurazione del giudizio, ha ritenuto fondata la censura dell’INPS: dalla documentazione prodotta emergeva l’attribuzione della maggiorazione dei sei scatti, rispettivamente per euro 9.367,48 ed euro 9.923,33, sicché la domanda mirava a ottenere una duplicazione di un beneficio già integralmente conseguito. Il ricorso di primo grado è stato quindi respinto nei loro confronti, non solo per carenza di interesse, ma per l’inesistenza del presupposto fattuale della pretesa, ossia il mancato pagamento del beneficio dovuto. Quanto alla posizione del terzo appellato, l’eccezione di prescrizione è stata respinta. Il termine quinquennale decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del servizio, anche in ragione dell’efficacia interruttiva del pagamento rateale. L’INPS, pur avendo tempestivamente sollevato l’eccezione, non aveva fornito conteggi distinti né assolto l’onere probatorio relativo alla prescrizione; inoltre non aveva specificamente contestato l’affermazione secondo cui l’ultima rata del TFS era stata percepita nel 2019. Pertanto, alla data del ricorso del maggio 2021 e della diffida del 28 gennaio 2021, il quinquennio non era decorso. È stata respinta anche la richiesta di rimessione all’Adunanza plenaria, non ravvisandosi contrasti giurisprudenziali sul dies a quo. La sentenza di primo grado è stata dunque riformata limitatamente alle due posizioni già soddisfatte e confermata quanto alla posizione del terzo appellato. Le spese del grado sono state compensate tra INPS e il terzo appellato; gli altri due appellati sono stati condannati, individualmente, al pagamento di euro 5.000 in favore dell’INPS per le spese di entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella l. 20 novembre 1987, n. 472

    La disposizione prevede, per le categorie indicate, il beneficio economico dei sei scatti stipendiali, computabile ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio; il beneficio già integralmente attribuito e versato non può essere nuovamente richiesto per una diversa causale di cessazione.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973

    È stato invocato dall’INPS in relazione alla prescrizione quinquennale del diritto al trattamento di fine servizio, ma non ha condotto all’accoglimento dell’eccezione.

  • art. 2938 c.c.

    la prescrizione non è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata; nel processo amministrativo l’amministrazione che la eccepisce deve inoltre fornire gli elementi necessari a dimostrarne la maturazione.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata contestazione specifica dell’affermazione relativa alla percezione dell’ultima rata del TFS nel 2019 ha consentito al giudice di considerare tale dato ammesso.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di richiamare per relationem i principi già espressi da precedenti pronunce della stessa sezione sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    È stato richiamato quale base per la liquidazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.

Massime di principio

  • Il beneficio economico previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, quando sia già stato integralmente riconosciuto e versato in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, non può essere nuovamente azionato per ottenere una duplicazione della medesima prestazione, anche se il beneficiario prospetta una diversa causale di cessazione dal servizio.
  • Ai fini della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, il dies a quo coincide con la data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non con la data di cessazione del servizio; il pagamento rateale può assumere efficacia interruttiva quale riconoscimento del debito.
  • L’amministrazione che eccepisce la prescrizione deve fornire elementi probatori idonei a dimostrarne la maturazione, mediante conteggi riferiti alla posizione individuale dell’interessato; in mancanza, l’eccezione è infondata.
  • Nel processo amministrativo, la mancata contestazione specifica di un fatto dedotto dalla controparte può comportare la sua considerazione come ammesso, ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeIstruttoria processualeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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