Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3706/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 22 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 22 settembre 2025 per il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e a ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa fosse stata integralmente soddisfatta. Nelle more del giudizio, infatti, la sede diplomatica aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sulla domanda avverso il silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente lungo trascorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito contro il silenzio della pubblica amministrazione; l’attivazione del procedimento e la fissazione dell’appuntamento richiesto hanno fatto venir meno l’oggetto della controversia.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta nel giudizio avverso il silenzio; la richiesta è divenuta priva di oggetto per l’intervenuta attivazione del procedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento richiesto per la formalizzazione di un’istanza può integrare pieno soddisfacimento della pretesa quando l’azione giudiziaria riguardi l’attivazione del procedimento e non l’esito sostanziale dello stesso.
  • La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo e l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Nel giudizio contro il silenzio, la valutazione sulle spese può tenere conto dell’intervallo temporale tra la richiesta dell’interessato e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’amministrazione e delle concrete difficoltà organizzative derivanti dall’elevato numero di istanze analoghe.
  • Anche quando le spese di lite sono compensate per ragioni equitative, l’amministrazione può essere condannata alla restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.