Cassazione Civile, Ordinanza n. 26172/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore fondo)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IMU versata per gli anni 2013 e 2014 su due impianti fotovoltaici siti nel Comune di Picerno, formalmente intestati a un fondo comune d'investimento immobiliare gestito dalla ricorrente. Gli acquisti erano stati stipulati sotto condizione risolutiva, subordinata alla mancata concessione di finanziamenti bancari entro una certa data; secondo la contribuente, la condizione si era avverata nel 2012, con effetto retroattivo ex tunc sulla proprietà, sicché per gli anni successivi il fondo non sarebbe più stato soggetto passivo dell'imposta. Il Comune e i giudici di merito hanno invece ritenuto che la perdurante disponibilità materiale degli impianti fosse sufficiente a fondare la soggezione ad IMU. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione della disciplina IMU e degli artt. 1360 e 1361 c.c., sostenendo che il venir meno retroattivo degli effetti traslativi escludesse il presupposto impositivo; 2) violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. per il mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria sulle somme da rimborsare; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo relativo a tale danno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile sia la costituzione del Comune tramite mera memoria, in assenza di controricorso rituale, sia l'intervento volontario del successore nella gestione del fondo. Ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata perché il giudice di merito non aveva verificato se, pur in presenza di compravendita risolta retroattivamente, l'ente impositore avesse già acquisito conoscenza dell'avveramento della condizione risolutiva prima delle annualità d'imposta oggetto di causa. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, poiché la domanda sul maggior danno da ritardo nel rimborso appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella tributaria. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
richiamato per individuare il presupposto soggettivo dell'IMU in combinazione con la disciplina civilistica della condizione risolutiva
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
richiamato quale base normativa del soggetto passivo IMU e del rilievo della titolarità della proprietà
art. 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato per l'ICI, in parallelo all'IMU, come norma che individua il presupposto soggettivo nell'avente titolo reale
art. 1353 c.c.
richiamato per la disciplina della condizione risolutiva e della retroattività dei suoi effetti
art. 1360 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'effetto retroattivo della condizione risolutiva
art. 1361 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della ricostruzione degli effetti della condizione
art. 23 Cost.
invocato in relazione al principio di legalità tributaria
art. 53 Cost.
invocato in relazione alla capacità contributiva quale criterio di imposizione
art. 1224, secondo comma, c.c.
richiamato per la domanda di maggior danno da svalutazione monetaria sulle somme da restituire
art. 112 c.p.c.
richiamato per la censura di omessa pronuncia sul motivo relativo al danno da svalutazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 370 c.p.c.
richiamato per affermare che nel giudizio di cassazione la controparte deve costituirsi con controricorso rituale
art. 366 c.p.c.
richiamato per il contenuto necessario del controricorso
art. 2655, primo comma, c.c.
richiamato con riferimento all'annotazione della ricognizione della condizione risolutiva in margine alla trascrizione
art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per delimitare la giurisdizione tributaria, esclusa per la domanda di maggior danno da ritardo nel rimborso
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Massime di principio
- In tema di IMU e ICI, la proprietà acquistata sotto condizione risolutiva resta idoneo presupposto impositivo fino all'avveramento della condizione; tuttavia, per le annualità successive all'avveramento, occorre verificare se l'ente impositore abbia già acquisito conoscenza dell'evento che ha determinato la caducazione del titolo, non essendo sufficiente la sola persistenza della formale intestazione nei registri immobiliari.
- La retroattività degli effetti della condizione risolutiva tra le parti non esaurisce, di per sé, il problema del rapporto tributario: ai fini dell'individuazione del soggetto passivo rileva anche la conoscenza dell'amministrazione circa l'avvenuto venir meno del titolo, eventualmente acquisita aliunde e non solo mediante pubblicità immobiliare.
- Nel giudizio di cassazione la parte intimata che intenda contraddire deve costituirsi con controricorso rituale; una mera memoria depositata in assenza di tale atto non è idonea a svolgere difese.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di legittimità in assenza di una specifica previsione normativa, salvo particolari ipotesi collegate alla posizione processuale del dante causa.
- La domanda di maggior danno da ritardo nel rimborso, autonoma rispetto alla controversia sul rapporto tributario principale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella tributaria.
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