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Determinazione

Determinazione ADM 483026/2021

Esportazione dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) e delle sostanze attive finalizzate alla loro fabbricazione

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli483026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La determinazione aggiorna le disposizioni ADM in materia di esportazione di vaccini contro i coronavirus SARS-CoV e di sostanze attive. In ragione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2071, dal 1° gennaio 2022 cessano di applicarsi le misure di autorizzazione preventiva introdotte e prorogate dai precedenti regolamenti UE richiamati. Per un ulteriore periodo di 24 mesi resta però operativa una sorveglianza all’esportazione: nelle dichiarazioni doganali deve essere indicato il codice addizionale Taric previsto per le ditte produttrici, insieme all’unità supplementare espressa in dosi.

Cessa dal 1° gennaio 2022 l’autorizzazione preventiva all’esportazione dei vaccini Covid-19, sostituita da una sorveglianza all’esportazione con obbligo di codice Taric e unità supplementare in dosi.

Cessazione dell’autorizzazione preventiva e permanenza della sorveglianza all’esportazione

La determinazione direttoriale ADM aggiorna le disposizioni nazionali in materia di esportazione dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS e delle sostanze attive impiegate nella loro fabbricazione, in coordinamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2071 della Commissione del 25 novembre 2021. Il provvedimento si innesta sulla successione dei regolamenti UE che, a partire dal regolamento (UE) 2021/111, hanno introdotto e poi prorogato un meccanismo di autorizzazione preventiva all’esportazione.

Quadro normativo e precedenti atti ADM

Nel preambolo vengono richiamati:

  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/111, istitutivo del meccanismo preventivo di autorizzazione all’esportazione di vaccini anti-SARS-CoV-2 e delle sostanze attive connesse agli Advanced Purchase Agreements;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, che ha sostituito il precedente estendendo il sistema fino al 30 giugno 2021 e individuando alcune sostanze attive tramite specifici codici TARIC/NC;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521, che ha sospeso temporaneamente talune previsioni del regolamento 2021/442, con eccezioni;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/734, che ha prorogato il sistema ed esteso talune esenzioni ai paesi EFTA-SEE;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1071, che ha prorogato le misure fino al 30 settembre 2021;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1728, che ha ulteriormente prorogato le misure fino al 31 dicembre 2021.

Sono inoltre menzionate le determinazioni direttoriali ADM prott. n. 34603/RU del 1° febbraio 2021, n. 109510/RU del 14 aprile 2021, n. 136360/RU del 6 maggio 2021, n. 222563/RU del 30 giugno 2021 e n. 364327/RU del 30 settembre 2021, adottate per dare applicazione ai regolamenti europei succedutisi nel tempo.

Dispositivo: fine delle misure di autorizzazione dal 1° gennaio 2022

L’articolo 1 stabilisce che le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1071, già prorogate fino al 31 dicembre 2021, cessano di applicarsi dal 1° gennaio 2022.

Questo significa, in termini operativi, che dal 2022 non è più in vigore il precedente regime di autorizzazione preventiva all’esportazione per le merci oggetto della disciplina, secondo quanto previsto dalla normativa UE richiamata.

Sorveglianza all’esportazione per 24 mesi

Pur cessando l’autorizzazione preventiva, il provvedimento precisa che dal 1° gennaio 2022 e per un ulteriore periodo di 24 mesi continua ad applicarsi una sorveglianza all’esportazione sulle merci interessate.

La sorveglianza è collegata all’art. 2 del regolamento (UE) 2021/2071 e comporta un obbligo dichiarativo specifico nella dichiarazione doganale, senza introdurre una nuova autorizzazione in senso stretto.

Adempimenti doganali richiesti

Per le esportazioni soggette a sorveglianza deve essere indicato:

  • il codice addizionale Taric previsto per le ditte produttrici nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2071;
  • l’unità supplementare espressa in dosi.

Il provvedimento, dunque, concentra l’adempimento sull’esatta compilazione della dichiarazione doganale, rilevante per gli operatori economici e per gli uffici doganali in fase di controllo.

Pubblicazione ed efficacia

La determinazione dispone infine che il provvedimento sia pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a norma e ad ogni effetto di legge.

Non sono previste ulteriori clausole transitorie o deroghe, oltre a quelle desumibili dal richiamo alla prosecuzione della sorveglianza per 24 mesi.

Punti principali

Quadro normativo richiamato

L’atto richiama la sequenza dei regolamenti di esecuzione UE che hanno disciplinato il meccanismo di autorizzazione preventiva all’esportazione dei vaccini Covid-19 e delle relative sostanze attive: il regolamento (UE) 2021/111, il regolamento (UE) 2021/442, il regolamento (UE) 2021/521, il regolamento (UE) 2021/734, il regolamento (UE) 2021/1071 e il regolamento (UE) 2021/1728. Vengono altresì richiamate le precedenti determinazioni direttoriali ADM che hanno dato attuazione a tali interventi.

Cessazione dell’autorizzazione preventiva all’esportazione

Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1071, prorogate fino al 31 dicembre 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1728, cessano di applicarsi dal 1° gennaio 2022. Ne consegue la fine del sistema di autorizzazione preventiva per le merci considerate dal meccanismo UE richiamato nel provvedimento.

Persistenza della sorveglianza all’esportazione

Dal 1° gennaio 2022 e per ulteriori 24 mesi continua ad applicarsi una sorveglianza all’esportazione sulle merci in questione. La sorveglianza non richiede più l’autorizzazione preventiva, ma impone un adempimento dichiarativo specifico in dogana, come previsto dall’art. 2 del regolamento (UE) 2021/2071.

Adempimenti in dichiarazione doganale

Per le esportazioni soggette a sorveglianza deve essere indicato nella dichiarazione doganale il codice addizionale Taric previsto per le ditte produttrici nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2071, unitamente all’indicazione dell’unità supplementare espressa in dosi.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a norma e ad ogni effetto di legge, con efficacia decorrente secondo i termini indicati nell’articolo unico.

Come è indicizzato

Materieprocedureregimi doganalicontrolli all'esportazionesanità e prodotti farmaceutici

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