Determinazione ADM 493869/2021
Modelli INTRA – Novità in materia degli obblighi comunicativi dei contribuenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione, adottata da ADM di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, aggiorna la disciplina degli elenchi riepilogativi INTRASTAT alla luce delle nuove fonti unionale e nazionali. Interviene sui modelli INTRA 1bis, INTRA 2bis e INTRA 2quater, semplificando alcuni obblighi informativi, eliminando la periodicità trimestrale per taluni modelli e adeguando le informazioni statistiche richieste. Sostituisce inoltre i modelli e le istruzioni tecniche previgenti, con applicazione ai periodi di riferimento dal 1° gennaio 2022.
Aggiornamento e semplificazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT per cessioni, acquisti e servizi intracomunitari, con nuovi modelli e istruzioni.
Aggiornamento e semplificazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT
La determinazione, adottata dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’ISTAT, adegua la disciplina degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie alle fonti unionali sopravvenute in materia IVA e statistiche sulle imprese. Il provvedimento si innesta sull’articolo 50, commi 6 e 6-ter, del decreto-legge n. 331/1993 e sull’articolo 41-bis del medesimo decreto, con finalità di semplificazione per i contribuenti ed aggiornamento dei flussi informativi richiesti.
Quadro normativo e presupposti
Il testo richiama la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA, la direttiva 2008/117/CE sulla lotta alla frode nelle operazioni intracomunitarie, il regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee delle imprese, il regolamento (UE) 2020/1197 e il regolamento delegato (UE) 2021/1704, che integrano e dettagliano gli obblighi informativi a fini statistici. Viene inoltre richiamato il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192, che ha modificato la disciplina IVA sugli scambi intracomunitari, e gli atti amministrativi precedenti già adottati in materia di modelli INTRASTAT.
Semplificazioni per gli acquisti intracomunitari di beni
Per il modello INTRA 2bis, la determinazione prevede che la presentazione avvenga con periodicità mensile quando, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni sia pari o superiore a 350.000 euro. È espressamente eliminata la cadenza trimestrale. Sono inoltre espunti dai dati da indicare lo Stato del fornitore, il codice IVA del fornitore e l’ammontare delle operazioni in valuta.
Modifiche ai dati relativi alla natura della transazione
Negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, la natura della transazione va indicata secondo la disaggregazione delle colonne A e B della tabella "Natura della transazione" dell’Allegato XI. I soggetti che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 22 febbraio 2010, hanno realizzato nell’anno precedente o presumono di realizzare nell’anno in corso un valore di spedizioni o arrivi superiore a 20.000.000 di euro devono usare la disaggregazione a 2 cifre. Gli altri soggetti possono optare per la disaggregazione a 1 cifra oppure a 2 cifre. Ai fini statistici, il Modello INTRA 1bis deve inoltre riportare il Paese di origine delle merci.
Semplificazione per spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro
In applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197, per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro è ammessa la compilazione degli elenchi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, mediante il codice unico 99500000. La medesima semplificazione si estende agli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari.
Semplificazioni per gli acquisti intracomunitari di servizi
Per il modello INTRA 2quater non sono più richieste le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento. Anche per questo modello viene eliminata la presentazione trimestrale.
Call-off stock
Per le cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock", le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione IVA del destinatario dei beni sono concentrate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.
Sostituzione dei modelli e degli allegati tecnici
La determinazione sostituisce i modelli approvati con la determinazione prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010 per la rappresentazione dei dati fiscali e statistici degli elenchi riepilogativi. Sono inoltre sostituiti l’Allegato XI della determinazione prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018, relativo alle istruzioni per l’uso e la compilazione, e l’Allegato XII della determinazione prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, contenente le specifiche tecniche e i tracciati record.
Decorrenza ed efficacia
Le nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi a periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. Il provvedimento è destinato alla pubblicazione sui siti istituzionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, con efficacia di legge.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento si fonda sulle direttive IVA 2006/112/CE e 2008/117/CE, sul regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee delle imprese, sul regolamento (UE) 2020/1197 e sul regolamento delegato (UE) 2021/1704, nonché sul decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192. Richiama l’articolo 50, commi 6 e 6-ter, del decreto-legge n. 331/1993 e l’articolo 41-bis del medesimo decreto, oltre agli atti ADM e ministeriali precedenti in materia di elenchi INTRASTAT.
Semplificazioni per gli acquisti intracomunitari di beni
Per il modello INTRA 2bis, gli elenchi degli acquisti intracomunitari di beni sono presentati con periodicità mensile quando, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare totale trimestrale degli acquisti è pari o superiore a 350.000 euro. È soppressa la presentazione trimestrale del modello. Inoltre non sono più rilevati lo Stato del fornitore, il codice IVA del fornitore e l’ammontare delle operazioni in valuta.
Modifiche alla natura della transazione e ai dati statistici
Per cessioni e acquisti intracomunitari di beni, i dati sulla natura della transazione devono essere indicati secondo la disaggregazione prevista dalle colonne A e B della tabella "Natura della transazione" dell’Allegato XI. I soggetti con volumi superiori a 20.000.000 di euro, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 22 febbraio 2010, utilizzano obbligatoriamente la disaggregazione a 2 cifre; gli altri possono scegliere tra disaggregazione a 1 cifra o a 2 cifre. Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è inoltre rilevato il Paese di origine delle merci.
Semplificazione per le spedizioni di modico valore
Per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197, Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3, gli elenchi relativi alle cessioni di beni possono essere compilati senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000. La medesima semplificazione si applica anche agli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari.
Semplificazioni per gli acquisti intracomunitari di servizi
Per il modello INTRA 2quater non sono più rilevati il codice IVA del fornitore, l’ammontare delle operazioni in valuta, la modalità di erogazione, la modalità di incasso e il Paese di pagamento. Anche per questo modello viene eliminata la presentazione con cadenza trimestrale.
Call-off stock
Per le cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock", le informazioni sull’identità e sul numero di identificazione IVA del soggetto destinatario dei beni sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.
Sostituzione di modelli, allegati e istruzioni
Sono sostituiti i modelli per la rappresentazione dei dati fiscali e statistici approvati con la determinazione prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010. Sono altresì sostituiti l’Allegato XI della determinazione prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018, contenente le istruzioni di compilazione, e l’Allegato XII della determinazione prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, relativo alle specifiche tecniche e ai tracciati record.
Decorrenza
Le disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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