Determinazione ADM 288978/2021
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione impone agli operatori legittimati di compilare in modo completo le istanze di intervento presentate tramite FALSTAFF, fornendo tutte le informazioni previste dall’art. 6, par. 3 del regolamento (UE) n. 608/2013 e dai formulari aggiornati dal regolamento di esecuzione (UE) 1209/2020. Se la domanda risulta incompleta, l’ufficio competente sospende l’accettazione e richiede le integrazioni entro 10 giorni lavorativi; le domande prive dei campi obbligatori correttamente valorizzati sono respinte, mentre l’assenza di dati facoltativi può incidere sull’effettività della tutela. Le informazioni trasmesse costituiscono inoltre parametro di valutazione della compliance ai fini AEO.
Obbligo di compilazione completa delle istanze di intervento doganale in materia di tutela della proprietà intellettuale sul portale FALSTAFF
Obbligo di completezza delle istanze di intervento FALSTAFF
La determinazione direttoriale interviene in materia di tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale, richiamando il regolamento di esecuzione (UE) 1209/2020, il regolamento (UE) n. 608/2013 e, per il profilo della compliance, il regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU). L’atto nasce dall’esigenza di valorizzare compiutamente le informazioni contenute nelle domande di intervento presentate all’ADM tramite il portale FALSTAFF, al fine di rendere più efficace l’analisi dei rischi e l’azione di contrasto alla commercializzazione di merci contraffatte o altrimenti lesive dei diritti di proprietà intellettuale.
Quadro normativo e presupposti
Il provvedimento prende le mosse da due elementi centrali:
- l’art. 6 del regolamento (UE) n. 608/2013, che elenca le informazioni da fornire per consentire alle autorità doganali di individuare prontamente le merci oggetto di tutela;
- l’art. 7 del medesimo regolamento, che disciplina il trattamento delle domande incomplete e consente al servizio doganale di richiedere le informazioni mancanti entro 10 giorni lavorativi dalla notifica.
È inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) 1209/2020, che modifica i formulari previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013. La determinazione rileva che, nella prassi, le domande risultavano compilate quasi esclusivamente nei soli campi strettamente necessari per l’accettazione telematica, con conseguente sottoutilizzo delle potenzialità dello strumento di tutela.
Obblighi per i soggetti legittimati
Gli operatori legittimati a presentare l’istanza di intervento ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 608/2013 devono compilare, tramite FALSTAFF, tutti i dati indicati dall’art. 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento, così come riprodotti nei formulari allegati al regolamento di esecuzione (UE) 1209/2020.
La finalità è consentire ad ADM di disporre di informazioni sufficienti per:
- agire tempestivamente a tutela del diritto di proprietà intellettuale;
- impostare una più efficiente analisi dei rischi;
- rendere l’attività amministrativa più performante e tempestiva.
Trattamento delle istanze incomplete
Qualora l’istanza ricevuta risulti priva di tutte le informazioni richieste dall’art. 6, par. 3, del regolamento (UE) n. 608/2013, l’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane di ADM sospende l’accettazione della domanda e invita il richiedente a trasmettere le integrazioni mancanti entro 10 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta.
Il provvedimento precisa quindi una distinzione operativa tra:
- domande complete, che possono essere accettate;
- domande incomplete, che sono sospese in attesa di integrazione;
- domande prive delle informazioni obbligatorie, che sono respinte.
Campi obbligatori e campi facoltativi
La determinazione afferma che sono accettate soltanto le domande che valorizzano in modo corretto e integrale i campi obbligatori. Se mancano le informazioni obbligatorie, la domanda è respinta.
Diversamente, qualora l’istanza non contenga alcune informazioni facoltative, ADM precisa che non è garantita l’effettività della tutela del diritto di proprietà intellettuale. Ne deriva che la completezza informativa, pur distinguendo tra elementi necessari all’accettazione e dati utili al rafforzamento dell’azione doganale, assume un rilievo sostanziale anche per la qualità della tutela.
Rilevanza ai fini della compliance e dello status AEO
La comunicazione tempestiva e completa delle informazioni è qualificata espressamente come parametro di valutazione della compliance degli operatori economici ai sensi degli artt. 38 e 39 del regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU).
Tale profilo rileva ai fini:
- del rilascio dell’autorizzazione AEO;
- del mantenimento dell’autorizzazione AEO;
- della revoca dell’autorizzazione AEO.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito dell’Agenzia, con efficacia a norma di legge. Non contiene ulteriori disposizioni transitorie o finanziarie.
Punti principali
Obbligo di compilazione completa delle istanze
Gli operatori legittimati ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 608/2013 che presentano istanza di intervento tramite il portale FALSTAFF devono fornire tutte le informazioni richieste dall’art. 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento, come riportate nei formulari allegati al regolamento di esecuzione (UE) 1209/2020.
Gestione delle istanze incomplete
Se il servizio doganale competente, individuato nell’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane di ADM, ritiene la domanda priva di tutte le informazioni richieste, sospende l’accettazione dell’istanza e invita il richiedente a integrare i dati mancanti entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della richiesta, in applicazione dell’art. 7 del regolamento (UE) n. 608/2013.
Esito delle domande e distinzione tra campi obbligatori e facoltativi
Sono accettate solo le domande in cui i campi obbligatori risultano correttamente e integralmente valorizzati. Le domande prive delle informazioni obbligatorie sono respinte. Se mancano invece alcune informazioni facoltative, ADM segnala che non è assicurata l’effettività della tutela del diritto di proprietà intellettuale.
Impatto sulla compliance e sul regime AEO
La comunicazione tempestiva e completa delle informazioni richieste è espressamente qualificata come parametro di valutazione della compliance degli operatori economici ai sensi degli artt. 38 e 39 del regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), rilevante ai fini del rilascio, mantenimento e revoca delle autorizzazioni AEO.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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