Sentenza n. 6464/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-quater, n. 10842 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto sull'intera anzianità di servizio e, in subordine, del diritto al ricalcolo del TFS sull'ultima retribuzione percepita
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, dipendente ANAC cessato dal servizio il 30 novembre 2021, contestava la suddivisione operata dall'Autorità tra il servizio maturato fino al 31 dicembre 2019, liquidato secondo il regime del TFS sulla retribuzione percepita a tale data, e il servizio successivo al 1° gennaio 2020, assoggettato all'IFR. In via principale deduceva la violazione dell'art. 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995 e dell'art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017, nonché del principio di unicità e infrazionabilità del trattamento di fine servizio, sostenendo che il rapporto di lavoro era stato unico e ininterrotto e che l'IFR, applicabile al momento della cessazione, avrebbe dovuto essere calcolata sull'intera anzianità maturata. Contestava inoltre l'interpretazione dell'inciso "per quanto compatibile" contenuto nella delibera ANAC n. 87 del 2020, ritenendo che l'applicazione dell'IFR soltanto dal 1° gennaio 2020 ne determinasse una sostanziale disapplicazione. In subordine chiedeva il ricalcolo del TFS relativo al periodo anteriore al 31 dicembre 2019 sulla base dell'ultima retribuzione percepita alla cessazione. Deduceva infine l'omessa pronuncia e comunque il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sul ritardato pagamento delle somme.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello. Quanto alla domanda principale, ha ritenuto che l'art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017, prevedendo che dall'attuazione della disposizione non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica, imponga un criterio interpretativo vincolante. La delibera ANAC n. 87 del 2020 ha introdotto, in via transitoria e in attesa del regolamento definitivo, il rinvio alla disciplina previdenziale dell'AGCM per quanto compatibile, stabilendo che il servizio utile ai fini IFR decorra dal 1° gennaio 2020. La controversia non riguarda quindi un'applicazione retroattiva dell'IFR, ma la successione nel tempo di due regimi previdenziali distinti, resa possibile anche dalla discontinuità nella disciplina del rapporto e dal mutamento del fondo previdenziale. Il principio di infrazionabilità del trattamento di fine servizio non è applicabile, poiché presuppone la permanenza dell'iscrizione allo stesso fondo; nel caso concreto l'iscrizione alla gestione ex INPDAP era cessata ed era subentrato un fondo gestito dall'ANAC. È stata quindi respinta anche la domanda subordinata: il riferimento all'ultima retribuzione previsto dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 1032 del 1973 deve essere coordinato con il successivo comma 4 e presuppone la permanenza dell'iscrizione al medesimo fondo. Inoltre, le voci della base contributiva del TFS non coincidevano con quelle previste dal regolamento ANAC e il ricalcolo richiesto avrebbe determinato una duplicazione degli incrementi retributivi, valorizzati sia per il TFS sia per l'IFR. È stato respinto anche il motivo relativo agli interessi e alla rivalutazione, ritenuto comunque generico: l'appellante non aveva indicato con precisione la decorrenza degli accessori né provato il superamento dei termini applicabili alla liquidazione del TFS. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 52-quater d.l. n. 50/2017
dall’attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica
La clausola impone di interpretare il nuovo assetto organizzativo e previdenziale dell'ANAC in modo da non determinare maggiori oneri per la finanza pubblica; costituisce un canone ermeneutico vincolante.
delibera ANAC 29 gennaio 2020, n. 87
La disciplina transitoria rinvia al regime di quiescenza e previdenza dell'AGCM, ma limita il servizio utile ai fini dell'IFR a quello decorrente dal 1° gennaio 2020.
art. 3 d.P.R. n. 1032/1973
Il riferimento all'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti opera insieme alla previsione relativa alla permanenza dell'iscrizione al medesimo fondo; non consente il ricalcolo sull'ultima retribuzione quando il regime previdenziale sia mutato.
art. 2, comma 28, legge n. 481/1995
È stato invocato dall'appellante, ma il Consiglio di Stato non lo ha ritenuto idoneo a fondare il diritto al calcolo dell'IFR sull'intera anzianità di servizio.
Massime di principio
- Quando una disciplina legislativa di riorganizzazione di un'autorità amministrativa stabilisce che dalla sua attuazione non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, tale clausola costituisce un criterio ermeneutico vincolante per interpretare le disposizioni attuative e i regolamenti sul trattamento economico e previdenziale del personale.
- Il rinvio transitorio alla disciplina previdenziale applicata presso un'altra autorità, disposto "per quanto compatibile" e con decorrenza espressamente fissata, può limitare il servizio utile ai fini della nuova indennità di fine rapporto al periodo successivo alla decorrenza della nuova disciplina.
- Il principio di infrazionabilità dell'indennità di fine servizio presuppone la permanenza dell'iscrizione del dipendente al medesimo fondo previdenziale; il mutamento del regime previdenziale e il passaggio a un diverso fondo consentono la liquidazione secondo periodi e discipline distinti.
- La regola che assume a base del trattamento di fine servizio l'ultima retribuzione integralmente percepita deve essere coordinata con il presupposto della permanenza dell'iscrizione al fondo; non impone il ricalcolo del trattamento maturato sotto il precedente regime quando tale iscrizione sia cessata.
- Nel processo amministrativo, la domanda di interessi e rivalutazione deve indicare con sufficiente precisione la decorrenza degli accessori e deve essere sostenuta dalla prova del ritardo rispetto ai termini legalmente previsti per la liquidazione; in mancanza, la domanda può essere respinta per genericità e difetto di prova.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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