Cassazione Penale, Sentenza n. 47418/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il MEDDA ha proposto ricorso straordinario per correzione di errore della sentenza della Corte di Cassazione del 28/04/2022, deducendo un "errore percettivo" nella valutazione del motivo n.9: secondo il ricorrente il giudice di legittimità avrebbe travisato le risultanze processuali rilevando la sussistenza di "numerosi precedenti penali" e l'irrilevanza di eventuali ammissioni rese in sede di perquisizione domiciliare. MEDDA sostiene che, al momento della sentenza di merito, risultava incensurato e che non aveva effettuato dichiarazioni confessorie in sede di perquisizione; da tale presunto travisamento sarebbe derivata l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e la conferma del trattamento sanzionatorio (condanna a anni 19 e mesi 2 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, inosservanza disciplina armi e ricettazione).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non si sia trattato di un errore percettivo o materiale rientrante nell'art. 625-bis c.p.p., ma di un errore di giudizio e di valutazione (travisamento/valutazione delle prove) che non ammette il rimedio straordinario. La Corte ha ricordato che il travisamento della prova e le divergenze valutative devono essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione e che l'oggetto del ricorso puntava in sostanza a una ulteriore impugnazione della motivazione di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990
art.73, art.74 d.P.R. 309/90
Le disposizioni sono richiamate come titolo di reato per cui il MEDDA era stato condannato (illecitezza degli stupefacenti e concorsi di reato), costituendo il quadro sostanziale dei reati su cui si fondava la decisione di merito
codice di procedura penale
La norma delimita il ricorso straordinario alla Corte di legittimità agli "errori materiali" e agli "errori di fatto"; la Corte ha interpretato ed applicato la norma nel senso che non rientrano nel rimedio gli errori di valutazione o il travisamento della prova che impongono una impugnazione ordinaria
codice di procedura penale
Norma richiamata per disporre la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Corte Costituzionale
sent. n.186 del 13/06/2000
Richiamata per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da ritenere colpevole il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, pur confermando la sanzione pecuniaria prevista
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate)
sez. U, 26/03/2015 Lo Presti Rv.263686; sez.6, 23/06/2022 Spadini Rv.283667; sez.6, 28/06/2018 Di Giorgio Rv.273779; sez.5, 01/06/2018 Barbato Rv.273193; sez.2, 23/05/2007 Previti Rv.237161
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui il ricorso straordinario non può sostituirsi agli ordinari mezzi di impugnazione per contestare valutazioni di merito o presunti travisamenti probatori; distinzione tra errore materiale/fattuale e errore di giudizio
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art.625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o per errori di fatto riconducibili a svista oggettiva; non va usato per ribaltare valutazioni discrezionali dei giudici del merito
- Il "travisamento della prova" o la diversa valutazione delle risultanze processuali devono essere dedotti con gli ordinari mezzi di impugnazione (appello, ricorso per cassazione se previsto), non mediante il rimedio straordinario
- Quando si contesta una motivazione che esclude circostanze attenuanti per ragioni di valutazione della gravitaà dei fatti o dei precedenti, la questione ha natura discrezionale e va affrontata con ricorsi ordinari; un generico richiamo a un "errore percettivo" non basta
- Perche un ricorso straordinario sia efficace occorre provare concretamente una discrepanza oggettiva e identificabile (es. svista grafica, omissione materiale o palese contraddizione nel testo della decisione) rispetto alla volontà manifestata o ai fatti attestate
- Proporre ricorsi inammissibili espone al rischio di condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; valutare attentamente la strada rimediale più idonea e reperire documenti ufficiali (casellario, verbali) se si intende dimostrare l'inesistenza di precedenti o l'assenza di dichiarazioni confessorie
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