Cassazione Penale, Sentenza n. 2259/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110, 112, n.1 e 452-quaterdecies c.p.; il ricorrente, tramite difensore, deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., censurando l'omessa motivazione circa l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di reiterazione. Si sosteneva inoltre che non fosse provata la percezione di profitti illeciti e la sussistenza del dolo, essendovi ammissioni del ricorrente sugli spostamenti ritenuti leciti.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse ampiamente e diffusamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria e del pericolo di reiterazione, basandosi su elementi probatori concreti: visione di filmati, attività di osservazione e controllo, formulari di identificazione dei rifiuti con discrepanze rispetto ai conferimenti, quantitativi trasportati (1.500-1.860 kg) ben superiori alla soglia autorizzata di 30 kg/giorno, assenza di attività denunciata dalla ditta per la produzione di rifiuti, assenza di lavoratori formalmente iscritti, riprese in cui il ricorrente in più occasioni scaricava e lavorava rifiuti ferrosi presso un campo nomadi senza autorizzazione. La Corte ha inoltre richiamato la presunzione relativa prevista per i delitti di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., ai sensi dell'art. 273 comma 3 c.p.p. e dell'art. 51 comma 3-bis, ritenendo che il ricorso non avesse indicato elementi idonei a superare tale presunzione. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, codice di procedura penale
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione: riguarda i vizi di motivazione degli atti e il contenuto della motivazione richiesta al giudice. La Corte ha ritenuto invece la motivazione adeguata.
art. 452-quaterdecies, codice penale
Delitto contestato (traffico illecito di rifiuti); comporta, secondo la giurisprudenza e la normativa processuale richiamata, una presunzione relativa di pericolosità che giustifica una maggiore propensione all'applicazione della custodia cautelare in carcere salvo elementi contrari.
art. 273, comma 3, codice di procedura penale
"...quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis (...), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure"
La Corte interpreta questa disposizione come una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare in carcere per i reati indicati; il giudice non deve provare in positivo i pericoli ma valutare eventuali elementi contrari prodotti dalla difesa.
art. 51, comma 3-bis
Norma richiamata per indicare l'elenco dei reati che sviluppano la presunzione di pericolosità (tra cui il delitto di cui all'art. 452-quaterdecies).
art. 616, codice di procedura penale
Richiamato in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; disciplina la condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o inammissibili.
art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in ordine alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero nelle forme previste dal decreto (riferimento procedurale).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- Per i reati di traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare in carcere: il giudice non deve provare positivamente il pericolo, ma la difesa deve proporre elementi concreti per escluderlo o dimostrare l'adeguatezza di misure alternative.
- Elementi probatori concreti e ripetuti (filmati, osservazioni, discrepanze nei formulari, quantitativi superiori alle autorizzazioni, assenza di attività autorizzata, condotte ripetute) rafforzano la gravità indiziaria e il pericolo di reiterazione, giustificando la custodia in carcere.
- Una richiesta di riesame o ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche sulla motivazione senza indicare elementi specifici in grado di smentire la presunzione relativa è probabilmente destinata a essere dichiarata inammissibile.
- Le ammissioni parziali del soggetto (es. ammettere alcuni trasporti ma ritenerli leciti) non sono necessariamente idonee a escludere il dolo se esistono elementi oggettivi che indicano la illiceità e la ripetizione della condotta.
- Per opporsi efficacemente a una misura cautelare in carcere nei reati ambientali conviene documentare, con elementi concreti e misurabili, l'assenza di pericolo di reiterazione (es. cessazione dell'attività, sequestri efficaci degli strumenti, assenza di profitto reale, affidamento a misure alternative controllabili).
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; le impugnazioni devono pertanto essere ben fondate e circostanziate.
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