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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 5999 - Comm. Trib. Prov. Milano

FINANZA LOCALE - ICI - Esenzioni - Pertinenze dell'abitazione principale - Potestà regolamentare dei Comuni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa del contribuente non è stata accolta: la potestà regolamentare comunale consente di limitare il riconoscimento delle pertinenze agevolate alle unità immobiliari ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione principale. Pertanto, la pertinenza collocata in un fabbricato distinto resta esclusa dal regime agevolativo ICI.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’estensione dell’agevolazione ICI prevista per l’abitazione principale alle relative pertinenze. L’art. 59, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 446/1997 attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare con regolamento quali immobili possano essere considerati pertinenze e di stabilire limiti all’applicazione del regime agevolativo. Il Comune può quindi restringere l’agevolazione alle sole unità immobiliari situate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione principale. Se la pertinenza si trova in un fabbricato distinto, l’agevolazione non si applica quando il regolamento comunale prevede tale limitazione.

Norme richiamate

  • Art. 59, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 446/1997

    Attribuisce ai Comuni la facoltà di regolamentare le pertinenze dell’abitazione principale ai fini dell’applicazione delle agevolazioni ICI.

    La norma riconosce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare, consentendo loro di individuare le pertinenze agevolabili e di prevedere condizioni e limiti più restrittivi rispetto alla nozione civilistica generale di pertinenza.

Massime di principio

  • In materia di tributi locali, quando la legge attribuisce al Comune il potere di disciplinare un’agevolazione, è necessario verificare il regolamento comunale applicabile nell’anno d’imposta.
  • La qualificazione civilistica di un bene come pertinenza non comporta automaticamente il riconoscimento dell’agevolazione fiscale: il regolamento comunale può stabilire requisiti ulteriori.
  • Il Comune può limitare l’agevolazione alle pertinenze situate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione principale.
  • Una pertinenza ubicata in un fabbricato distinto beneficia dell’agevolazione solo se il regolamento comunale la include espressamente tra quelle agevolabili.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare non solo il vincolo pertinenziale, ma anche il rispetto delle condizioni previste dal regolamento comunale.

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