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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14757/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori di equa riparazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio iniziato nel 1969 davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento della pensione di guerra, poi interrotto per morte del ricorrente originario e riassunto dagli eredi, concluso definitivamente nel 2016 con passaggio in giudicato nel 2018. Gli eredi hanno chiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001. In origine era stato riconosciuto un indennizzo, calcolando il periodo ragionevole oltre il 1 agosto 1973 fino al decesso del dante causa; il Ministero aveva proposto opposizione sostenendo che andassero scomputati tre anni dal 1973. Dopo un primo accoglimento dell'opposizione, la Cassazione aveva cassato con rinvio affermando il principio di diritto già consolidato dal 2016 sulla decorrenza del dies a quo e sulla necessità di considerare la situazione del processo al 1 agosto 1973. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello si è adeguata al principio di diritto e ha rigettato l'opposizione ministeriale, ma ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi, richiamando l'esistenza di contrasti giurisprudenziali. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. per avere la Corte d'appello compensato le spese facendo leva su un contrasto interpretativo che sarebbe già superato; 2) violazione dei medesimi articoli in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza di Cassazione n. 30498/2022 quanto all'individuazione della parte soccombente e all'applicazione del principio di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione sulla compensazione delle spese solo apparente, perché fondata sull'asserita esistenza di contrasti giurisprudenziali che la stessa precedente decisione di legittimità aveva escluso, affermando che il contrasto era superato dal 2016. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 89/2001

    Costituisce la base normativa della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la soccombenza nella liquidazione delle spese; la sua violazione è dedotta per contestare la compensazione integrale disposta dal giudice di merito.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese solo nei casi previsti; la Corte ne censura l'applicazione perché sorretta da una motivazione solo apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso evocato per denunciare la violazione di legge in tema di spese.

  • art. 5 l. n. 89/2001

    È richiamato come base del giudizio di opposizione al decreto sull'equa riparazione.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato per individuare il criterio temporale di decorrenza della tutela per i processi pendenti alla data del 1 agosto 1973.

Massime di principio

  • La compensazione integrale delle spese processuali richiede una motivazione effettiva e percepibile, non essendo sufficiente un richiamo meramente assertivo a pretesi contrasti giurisprudenziali.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione.
  • Se il giudice di merito fonda la compensazione delle spese su un contrasto interpretativo già superato e ciò risulta incompatibile con il precedente vincolante di legittimità, la statuizione sulle spese deve essere cassata.
  • In sede di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e provvedere nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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