Sentenza n. 16702/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento della nota prot. n. 87951 del 19/12/2024 dell’ASL Roma 3, contenente il rigetto dell’istanza formulata dal RTI ricorrente di adeguamento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto stipulato con la detta ASL a seguito dell’aggiudicazione, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 967 del 31.12.2018, della gara relativa al servizio di Back Office per gli sportelli polifunzionali lotto n. 1 e del servizio per la ricognizione, verifica e aggiornamento fisico e contabile dei cespiti aziendali lotto n. 2 ampliamento servizio di cui al lotto n. 1 e successive proroghe e prosecuzioni nonché per l’accertamento del diritto ad ottenere il pagamento dell’adeguamento del corrispettivo – prezzi e per la conseguente condanna al pagamento delle somme.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’istanza di adeguamento dei corrispettivi per l’esecuzione di un appalto di servizi e delle successive proroghe e prosecuzioni
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa, mandataria del RTI aggiudicatario nel 2018 di un appalto per servizi di back office e per la ricognizione e aggiornamento dei cespiti aziendali, ha impugnato il diniego dell’ASL Roma 3 di adeguare i corrispettivi. Il contratto originario ammontava a euro 2.150.160,83 IVA compresa; nel tempo il rapporto è stato ampliato, rinnovato, prorogato e proseguito sino al 15 novembre 2024, mentre il prezzo orario è rimasto pari a euro 18,81 oltre IVA. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego, l’accertamento del diritto al compenso revisionale e la condanna al pagamento delle somme. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; 2) difetto di istruttoria, poiché l’ASL non avrebbe esaminato gli elementi relativi all’aumento dei costi e alle sopravvenienze; 3) illegittimità del diniego nel merito, sostenendo che mancavano nella documentazione di gara clausole chiare e precise ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016, che ricorrevano i presupposti per la modifica ai sensi del comma 2 e che l’aumento dei prezzi e la durata eccezionalmente protratta del rapporto imponevano il riequilibrio del corrispettivo. L’ASL ha opposto che il contratto era regolato dal d.lgs. 50/2016, che non conteneva clausole di revisione prezzi e che le norme successive non erano applicabili retroattivamente né in via analogica.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato la ricorrente a pagare euro 5.000,00 per spese processuali, oltre accessori se dovuti. Ha ritenuto applicabile al contratto il d.lgs. 50/2016 e ha escluso che l’art. 106 attribuisse all’appaltatore un diritto soggettivo o un interesse legittimo alla rinegoziazione o all’adeguamento del prezzo. La revisione prevista dall’art. 106, comma 1, lett. a), presupponeva una clausola chiara, precisa e inequivocabile nei documenti iniziali di gara, qui assente; il generico rinvio contrattuale alla norma non era sufficiente. L’art. 106, comma 1, lett. c), e il comma 2 disciplinano modifiche del contratto attivabili dalla stazione appaltante, non una pretesa dell’esecutore a ottenere prezzi diversi; l’istanza dell’appaltatore valeva soltanto come sollecitazione all’esercizio del potere discrezionale tecnico dell’ASL. In mancanza dei presupposti normativi e contrattuali, l’amministrazione non era tenuta a svolgere un’istruttoria per riconoscere il compenso revisionale e ha correttamente respinto la domanda. Le norme speciali successive e l’art. 60 d.lgs. 36/2023 non potevano applicarsi retroattivamente o per analogia; la disciplina interpretativa relativa ai costi dei materiali non era estensibile all’appalto di servizi. Quanto alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il TAR ha ritenuto che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Il P.Q.M. respinge il ricorso e pone le spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016
In sostanza, in mancanza di apposita previsione contrattuale (caso in esame) è infondata la pretesa per la quale l’Amministrazione avrebbe dovuto avviare un’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale.
La revisione dei prezzi è ammessa, nel regime del d.lgs. 50/2016, soltanto se prevista da una clausola specifica e chiara nei documenti iniziali di gara; in mancanza, l’appaltatore non può esigere l’apertura di un’istruttoria per ottenere il compenso revisionale.
art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016
L’istanza dell'esecutore volta all'adeguamento dei prezzi assolve in concreto ad una funzione di sollecitazione all'esercizio del potere discrezionale tecnico, che l’art. 106, comma 1, lettera c), del d.lgs. 50/2016 attribuisce alla stazione appaltante.
La disposizione attribuisce alla stazione appaltante il potere di autorizzare modifiche contrattuali in presenza dei relativi presupposti; l’istanza dell’esecutore non costituisce una pretesa tutelabile a ottenere la modifica del prezzo.
art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016
Esula dall'ambito applicativo dell'art. 106, comma 2 (e comma 1, lett. c) l'iniziativa dell'appaltatore volta ad ottenere la modifica dei prezzi contrattuali reputati non più remunerativi.
La facoltà di modificare il contratto prevista dal comma 2 non fonda un diritto dell’appaltatore alla rinegoziazione dei prezzi; l’iniziativa per la modifica appartiene alla stazione appaltante e deve rispettare i limiti posti a tutela della concorrenza.
art. 10-bis l. 241/1990
Per quanto riguarda la dedotta violazione della comunicazione di avvio del procedimento è da rilevare che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La censura relativa all’omessa comunicazione procedimentale non comporta l’annullamento quando, secondo il giudice, il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Nel regime del d.lgs. 50/2016, la revisione dei prezzi di un appalto richiede una clausola chiara, precisa e inequivocabile contenuta nei documenti iniziali di gara; un generico rinvio contrattuale all’art. 106 non integra tale clausola.
- L’art. 106, commi 1, lett. c), e 2, d.lgs. 50/2016 disciplina modifiche del contratto promosse dalla stazione appaltante e non attribuisce all’appaltatore una posizione giuridica soggettiva che gli consenta di pretendere la rinegoziazione dei prezzi o un corrispettivo diverso da quello aggiudicato.
- In assenza di una clausola revisionale e dei presupposti per l’esercizio del potere di modifica, la stazione appaltante non è tenuta a svolgere un’istruttoria finalizzata al riconoscimento del compenso revisionale sulla sola base dell’istanza dell’esecutore.
- La disciplina sopravvenuta in materia di revisione dei prezzi non si applica retroattivamente a un contratto regolato dal d.lgs. 50/2016 né può essere estesa analogicamente quando abbia carattere eccezionale.
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