Sentenza del 27/02/2017 n. 4958 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.G. aveva ricevuto nel 2000 da FONDENEL Euro 565.120,93 quale liquidazione in capitale di una pensione integrativa aziendale, subendo una ritenuta IRPEF del 32,18% mediante tassazione separata. Ritenendo applicabile, almeno in parte, l'aliquota del 12,5% prevista per i redditi da capitale, aveva chiesto il rimborso di Euro 111.215,80. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole al contribuente deducendo, da un lato, la decadenza dall'istanza di rimborso, presentata oltre il termine di 48 mesi dalla ritenuta, e, dall'altro, l'erronea applicazione del regime fiscale, sostenendo che l'intera somma dovesse essere assoggettata a tassazione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR del Veneto e rinviato la causa ad altra sezione della CTR di Venezia. Il giudice del rinvio dovrà verificare preliminarmente se l'istanza di rimborso sia stata presentata tempestivamente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. Dovrà inoltre distinguere le diverse componenti della somma liquidata: per gli iscritti a fondi previdenziali anteriori al D.Lgs. n. 124 del 1993, la sorte capitale maturata fino al 31 dicembre 2000 è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato finanziario può essere assoggettato alla ritenuta del 12,5%, previa prova dell'effettiva gestione finanziaria e della corretta imputazione del rendimento alla posizione individuale. Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 si applica invece integralmente la tassazione separata. La Corte non ha quindi riconosciuto definitivamente il rimborso, ma ha disposto un nuovo esame.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
termine di quarantotto mesi dalla effettuazione della ritenuta
L'istanza di rimborso delle ritenute dirette deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dalla norma. Il giudice deve esaminare concretamente la tempestività della richiesta.
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
La disciplina della previdenza complementare e del relativo trattamento fiscale deve essere coordinata con il regime transitorio applicabile agli iscritti anteriori all'entrata in vigore del decreto.
D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito dalla L. n. 30 del 1997
La disposizione individua il regime transitorio per le prestazioni dei fondi previdenziali complementari, distinguendo gli iscritti anteriori e posteriori alla riforma del 1993.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lettera a), e 17
Le somme derivanti dalla sorte capitale delle prestazioni previdenziali integrative sono soggette, nei casi indicati dalla giurisprudenza, al regime della tassazione separata.
L. n. 482 del 1985, art. 6
La quota della prestazione qualificabile come rendimento netto derivante dall'investimento finanziario del capitale accantonato può essere tassata con l'aliquota fissa del 12,5%, purché sia dimostrato l'effettivo investimento sul mercato e sia individuabile il rendimento attribuito alla posizione del contribuente.
Massime di principio
- In caso di rimborso di ritenute, la tempestività dell'istanza è una questione preliminare e il contribuente deve rispettare il termine decadenziale previsto dalla legge, calcolato secondo la disciplina applicabile alla specifica ritenuta.
- Le somme liquidate in forma capitale da un fondo pensione aziendale non devono necessariamente essere tassate in modo uniforme: occorre distinguere la sorte capitale, i contributi e l'eventuale rendimento finanziario.
- Per gli iscritti a fondi previdenziali anteriori alla riforma del 1993, la sorte capitale e il rendimento possono essere assoggettati a regimi fiscali diversi, secondo il periodo di maturazione e la natura della componente.
- L'aliquota del 12,5% sui rendimenti non si applica automaticamente all'intero importo liquidato: è necessaria la prova dell'effettiva gestione finanziaria del capitale e della quantificazione del rendimento netto.
- Quando una sentenza di merito non esamina adeguatamente un'eccezione di decadenza o non motiva sulla data di decorrenza del termine, la decisione può essere cassata con rinvio per un nuovo accertamento.
- La qualificazione fiscale della prestazione dipende più dalla sostanza economica e dal modello gestionale concretamente adottato dal fondo che dalla sola forma contrattuale utilizzata.
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