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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20787/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti sanitari alla remunerazione dei c.d. "tempi tuta" (vestizione e svestizione della divisa) e, per il personale turnista o addetto a servizi di continuità assistenziale/H12, anche dei tempi di passaggio consegne tra un turno e l'altro. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto solo per una parte del personale, utilizzando come parametro alcuni regolamenti aziendali del 2011 e 2012 che prevedevano 15 minuti "in uscita" per il cambio turno, e aveva invece rigettato integralmente la domanda di altri dipendenti. Nel ricorso per cassazione si denunciava, in sintesi: l'omesso rilievo dell'assenza di contrattazione collettiva specifica sulla materia; l'irrilevanza dei regolamenti ASL rispetto alla disciplina dei tempi tuta; l'erronea estensione dei 15 minuti previsti per il passaggio consegne anche alla vestizione/svestizione; la violazione delle preclusioni istruttorie del rito del lavoro per l'acquisizione dei regolamenti; la motivazione apparente sulla sovrapposizione tra cambio camice e continuità assistenziale; la violazione della normativa europea e interna sull'orario di lavoro e del CCNL comparto sanità. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato il diritto al personale per il quale la domanda era stata rigettata integralmente, osservando che il tempo di vestizione/svestizione è comunque tempo di lavoro quando imposto da esigenze di igiene e sicurezza e che, in concreto, conta se tali tempi siano stati o meno già remunerati, indipendentemente dall'organizzazione turnistica. Ha invece ritenuto non censurabile l'operazione interpretativa compiuta dalla Corte d'Appello per il personale turnista, giudicando non irragionevole la lettura unitaria e forfettaria dei 15 minuti complessivi. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente alle posizioni del personale per cui la domanda era stata integralmente respinta, con rinvio alla medesima Corte d'Appello per nuovo esame e per la quantificazione delle somme dovute.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso solo in parte: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla posizione del personale sanitario per il quale la domanda era stata rigettata integralmente, perché anche per costoro il tempo necessario alla vestizione/svestizione può costituire orario di lavoro da retribuire se non già remunerato; ha invece sostanzialmente confermato la soluzione della Corte territoriale per il personale turnista/servizi di continuità assistenziale, ritenendo non illogica la quantificazione forfettaria in 15 minuti complessivi comprensivi di vestizione, svestizione e passaggio consegne. La causa è stata rinviata alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione per l'accertamento consequenziale e la liquidazione del dovuto nei confronti del personale favorevolmente interessato dalla cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è richiamato come vizio di legittimità per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale

  • artt. 1362 c.c. e 1367 c.c.

    le regole di ermeneutica contrattuale sono utilizzabili anche per l'interpretazione di regolamenti/atti unilaterali aziendali soggetti all'art. 1324 c.c.; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni legali, non la scelta tra interpretazioni plausibili

  • artt. 414, 416 e 437 c.p.c.

    sono evocati per contestare l'ingresso di documenti oltre le preclusioni del rito del lavoro; la Corte rileva che i documenti erano comunque valorizzabili perché decisivi e inerenti a un'eccezione in senso lato

  • Direttiva CEE 93/104

    è richiamata quale fonte sovraordinata che definisce l'orario di lavoro come periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività

  • d.lgs. n. 66 del 2003

    art. 1, comma 2, lett. a)

    recepisce le direttive europee e definisce l'orario di lavoro in termini sovrapponibili alla nozione eurounitaria; i tempi di vestizione/svestizione e di attesa funzionale al turno possono rientrarvi

  • Direttiva 2003/88/CE

    conferma la nozione di orario di lavoro come tempo in cui il lavoratore è presente nel luogo di lavoro e a disposizione del datore

  • Direttiva 93/104/CE

    è indicata come fonte recepita dalla normativa interna sull'orario di lavoro

  • art. 26 del CCNL comparto sanità del 1999

    è evocato per sostenere la mancata disciplina contrattuale dei tempi tuta; la Corte osserva che il diritto discende comunque dalla normativa primaria sovraordinata

  • art. 27, comma 11, CCNL 2016-2018

    è menzionato come conferma successiva di una regolazione forfettaria dei tempi di vestizione/svestizione e passaggio consegne, non applicabile ratione temporis ma utile sul piano interpretativo

  • art. 1324 c.c.

    gli atti unilaterali/regolamenti aziendali sono assoggettati, nei limiti di compatibilità, al medesimo regime interpretativo del contratto

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 66/2003

    definisce il tempo di lavoro in senso ampio, includendo la disponibilità del lavoratore nel luogo stabilito dal datore

Massime di principio

  • I tempi di vestizione e svestizione imposti dal datore di lavoro per esigenze di igiene, sicurezza o organizzazione del servizio sanitario integrano tempo di lavoro e, se non già compresi nella retribuzione, devono essere remunerati.
  • Anche il tempo di passaggio consegne nel cambio turno può costituire tempo di lavoro quando è funzionale alla presa in carico del paziente e alla continuità assistenziale, con conseguente rilevanza retributiva.
  • Non è di per sé illegittima la quantificazione forfettaria e unitaria, in un unico monte minuti, dei tempi di vestizione/svestizione e di passaggio consegne, purché la misura sia ragionevole e non arbitraria.
  • L'interpretazione di regolamenti aziendali o atti unilaterali del datore di lavoro è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la mera preferenza accordata dal giudice di merito a una delle interpretazioni possibili.
  • L'assenza di una disciplina contrattuale collettiva specifica non esclude il diritto alla retribuzione quando esso discenda da fonti sovraordinate che qualificano quei tempi come orario di lavoro.
  • L'eventuale pagamento già effettuato o l'inclusione di quei tempi in una prestazione già eseguita è eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio se emerge dagli atti e dai documenti acquisiti nel processo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFROrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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