Cassazione Civile, Ordinanza n. 20787/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti sanitari alla remunerazione dei c.d. "tempi tuta" (vestizione e svestizione della divisa) e, per il personale turnista o addetto a servizi di continuità assistenziale/H12, anche dei tempi di passaggio consegne tra un turno e l'altro. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto solo per una parte del personale, utilizzando come parametro alcuni regolamenti aziendali del 2011 e 2012 che prevedevano 15 minuti "in uscita" per il cambio turno, e aveva invece rigettato integralmente la domanda di altri dipendenti. Nel ricorso per cassazione si denunciava, in sintesi: l'omesso rilievo dell'assenza di contrattazione collettiva specifica sulla materia; l'irrilevanza dei regolamenti ASL rispetto alla disciplina dei tempi tuta; l'erronea estensione dei 15 minuti previsti per il passaggio consegne anche alla vestizione/svestizione; la violazione delle preclusioni istruttorie del rito del lavoro per l'acquisizione dei regolamenti; la motivazione apparente sulla sovrapposizione tra cambio camice e continuità assistenziale; la violazione della normativa europea e interna sull'orario di lavoro e del CCNL comparto sanità. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato il diritto al personale per il quale la domanda era stata rigettata integralmente, osservando che il tempo di vestizione/svestizione è comunque tempo di lavoro quando imposto da esigenze di igiene e sicurezza e che, in concreto, conta se tali tempi siano stati o meno già remunerati, indipendentemente dall'organizzazione turnistica. Ha invece ritenuto non censurabile l'operazione interpretativa compiuta dalla Corte d'Appello per il personale turnista, giudicando non irragionevole la lettura unitaria e forfettaria dei 15 minuti complessivi. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente alle posizioni del personale per cui la domanda era stata integralmente respinta, con rinvio alla medesima Corte d'Appello per nuovo esame e per la quantificazione delle somme dovute.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso solo in parte: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla posizione del personale sanitario per il quale la domanda era stata rigettata integralmente, perché anche per costoro il tempo necessario alla vestizione/svestizione può costituire orario di lavoro da retribuire se non già remunerato; ha invece sostanzialmente confermato la soluzione della Corte territoriale per il personale turnista/servizi di continuità assistenziale, ritenendo non illogica la quantificazione forfettaria in 15 minuti complessivi comprensivi di vestizione, svestizione e passaggio consegne. La causa è stata rinviata alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione per l'accertamento consequenziale e la liquidazione del dovuto nei confronti del personale favorevolmente interessato dalla cassazione.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è richiamato come vizio di legittimità per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale
artt. 1362 c.c. e 1367 c.c.
le regole di ermeneutica contrattuale sono utilizzabili anche per l'interpretazione di regolamenti/atti unilaterali aziendali soggetti all'art. 1324 c.c.; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni legali, non la scelta tra interpretazioni plausibili
artt. 414, 416 e 437 c.p.c.
sono evocati per contestare l'ingresso di documenti oltre le preclusioni del rito del lavoro; la Corte rileva che i documenti erano comunque valorizzabili perché decisivi e inerenti a un'eccezione in senso lato
Direttiva CEE 93/104
è richiamata quale fonte sovraordinata che definisce l'orario di lavoro come periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività
d.lgs. n. 66 del 2003
art. 1, comma 2, lett. a)
recepisce le direttive europee e definisce l'orario di lavoro in termini sovrapponibili alla nozione eurounitaria; i tempi di vestizione/svestizione e di attesa funzionale al turno possono rientrarvi
Direttiva 2003/88/CE
conferma la nozione di orario di lavoro come tempo in cui il lavoratore è presente nel luogo di lavoro e a disposizione del datore
Direttiva 93/104/CE
è indicata come fonte recepita dalla normativa interna sull'orario di lavoro
art. 26 del CCNL comparto sanità del 1999
è evocato per sostenere la mancata disciplina contrattuale dei tempi tuta; la Corte osserva che il diritto discende comunque dalla normativa primaria sovraordinata
art. 27, comma 11, CCNL 2016-2018
è menzionato come conferma successiva di una regolazione forfettaria dei tempi di vestizione/svestizione e passaggio consegne, non applicabile ratione temporis ma utile sul piano interpretativo
art. 1324 c.c.
gli atti unilaterali/regolamenti aziendali sono assoggettati, nei limiti di compatibilità, al medesimo regime interpretativo del contratto
art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 66/2003
definisce il tempo di lavoro in senso ampio, includendo la disponibilità del lavoratore nel luogo stabilito dal datore
Massime di principio
- I tempi di vestizione e svestizione imposti dal datore di lavoro per esigenze di igiene, sicurezza o organizzazione del servizio sanitario integrano tempo di lavoro e, se non già compresi nella retribuzione, devono essere remunerati.
- Anche il tempo di passaggio consegne nel cambio turno può costituire tempo di lavoro quando è funzionale alla presa in carico del paziente e alla continuità assistenziale, con conseguente rilevanza retributiva.
- Non è di per sé illegittima la quantificazione forfettaria e unitaria, in un unico monte minuti, dei tempi di vestizione/svestizione e di passaggio consegne, purché la misura sia ragionevole e non arbitraria.
- L'interpretazione di regolamenti aziendali o atti unilaterali del datore di lavoro è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la mera preferenza accordata dal giudice di merito a una delle interpretazioni possibili.
- L'assenza di una disciplina contrattuale collettiva specifica non esclude il diritto alla retribuzione quando esso discenda da fonti sovraordinate che qualificano quei tempi come orario di lavoro.
- L'eventuale pagamento già effettuato o l'inclusione di quei tempi in una prestazione già eseguita è eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio se emerge dagli atti e dai documenti acquisiti nel processo.
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