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Sentenza

Sentenza n. 2660/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza nr. 244/2024 emessa il 13/01/2024 dal Tribunale di Napoli, sez. lavoro, G.L. dott.ssa Manuela Fontana, all’esito del procedimento recante R.G. n. 3198/2021

Giustizia amministrativa202504986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 244/2024, relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento di somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza n. 244/2024 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione in forma esecutiva, aveva riconosciuto il diritto all'integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, disposto la collocazione nella fascia stipendiale 3-8 anni a decorrere dal 1° settembre 2006 e condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 3.963,46, oltre interessi, nonché di parte delle spese di lite. Secondo la ricorrente, l'Amministrazione non aveva adottato alcun atto idoneo a dare esecuzione alla pronuncia. Sono state quindi chieste la determinazione delle modalità esecutive, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione. Il giudizio presupponeva inoltre il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudice amministrativo, in tale sede, può esercitare esclusivamente poteri sostitutivi di stretta esecuzione, senza riesaminare o modificare il rapporto di pubblico impiego né integrare il contenuto della sentenza civile. Nel caso concreto risultavano comprovati il passaggio in giudicato, la notifica del titolo in forma esecutiva e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Il Ministero è stato ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, procedendo alla ricostruzione della carriera secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro e riconoscendo le conseguenti anzianità e spettanze stipendiali. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, con compenso di euro 1.000,00 a carico dell'Amministrazione. È stata inoltre applicata una penalità di mora di euro 300,00 per ogni intera settimana di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento, ovvero, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, fermo l'onere della parte di attivarsi per l'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, anche di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'Amministrazione le modalità e i termini di esecuzione, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza dell'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Non impedisce il giudizio di ottemperanza amministrativa relativo a una sentenza del giudice del lavoro, poiché l'esecuzione non comporta alcun sindacato del giudice amministrativo sul rapporto di pubblico impiego.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al giudicato e alla notifica del titolo esecutivo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando quest'ultimo abbia deciso in funzione di giudice del lavoro.
  • Quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario in materia di pubblico impiego, il giudice amministrativo dell'ottemperanza esercita soltanto poteri sostitutivi di stretta esecuzione: non può modificare, integrare o riesaminare il contenuto della sentenza né svolgere un sindacato sul rapporto di lavoro.
  • La proposizione dell'azione di ottemperanza richiede, nel caso considerato, la prova del passaggio in giudicato della sentenza, della notificazione del titolo in forma esecutiva e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un'inottemperanza accertata, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente il giudicato entro un termine determinato, nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia e porre il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell'esecuzione del giudicato quando, in concreto e nei limiti stabiliti dal giudice, non risulti manifestamente iniqua né ricorrano altre ragioni impeditive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizione

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