Ordinanza n. 3353/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 29.4.2026 (rep. QC/1397/2026, prot. QC/31268/2026), avente a oggetto: “Rettifica graduatoria lotti A5-A8-A25 afferente all’avviso pubblico per l’affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative, giusta determinazione dirigenziale rep. n. QC/462/2025, prot. n. QC/14486/2025”, nonché del verbale di gara telematica n. 4788 del 29.4.2026 e della concessione n. 29 del 30.4.2026 (prot. n. QC 31658), ordinando il riesame dei requisiti in capo alle società Il Delfino di Sinceri Susanna e C. s.a.s. e 42 Parallelo s.n.c. di Sinceri Massimo & C., sotto il profilo della loro ammissione alla gara nonché dell’aggiudicazione del lotto A8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di rettifica della graduatoria relativa ai lotti A5, A8 e A25, verbale di gara telematica e concessione del lotto A8
Esito
Favorevole al resistente (stazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 29 aprile 2026 con cui è stata rettificata la graduatoria relativa ai lotti A5, A8 e A25 della procedura per l'affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative. Sono stati altresì impugnati il verbale di gara telematica e la concessione del lotto A8. La ricorrente ha chiesto il riesame dei requisiti di ammissione alla gara di due società controinteressate e dell'aggiudicazione del lotto A8. L'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di legittimità dedotti, ma dà atto delle deduzioni delle parti resistente e controinteressata concernenti il periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, impregiudicata ogni questione di merito, ritenendo insussistente il periculum in mora. In particolare, il pregiudizio prospettato dalla ricorrente non è stato ritenuto irreparabile, poiché suscettibile di risarcimento per equivalente. La valutazione cautelare è stata quindi negativa senza definire le questioni relative alla legittimità della rettifica della graduatoria, all'ammissione delle controinteressate o all'aggiudicazione del lotto A8. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei profili di novità dell'impugnativa.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il rigetto è stato fondato sull'insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare amministrativa deve essere negata quando il pregiudizio dedotto dal ricorrente non presenta carattere di irreparabilità ed è suscettibile di adeguato ristoro mediante risarcimento per equivalente.
- La valutazione negativa del periculum in mora consente di respingere la domanda cautelare senza definire in via anticipata le questioni di merito relative alla legittimità degli atti impugnati.
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