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Ordinanza

Ordinanza n. 82/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Parma – Settore Edilizia - prot. n. 0272821.U del 23 settembre 2025, trasmesso a mezzo p.e.c. in pari data recante "Intervento denominato “Casa dello Studente” area ex Lampogas – Strada dei Mercati n. 2 Parma – Contestazione oneri applicati e diffida alla rideterminazione degli stessi – Istanza autotutela. Riscontro con rigetto di istanza"; - ove occorrer possa, in parte qua, del permesso a costruire in deroga n. 2766/2024 rilasciato dal Comune di Parma in data 17 febbraio 2025 relativamente all’intervento denominato "Casa dello Studente" area ex Lampogas – Strada dei Mercati n. 2 Parma", nella parte in cui determina, in maniera errata, l’ammontare degli oneri dovuti; ............per l’accertamento - del diritto della ricorrente alla corretta determinazione dell’ammontare degli oneri complessivamente dovuti in relazione al permesso a costruire in deroga n. 2766/2024 rilasciato dal Comune di Parma in data 17 febbraio 2025 relativamente all’intervento denominato "Casa dello Studente" area ex Lampogas – Strada dei Mercati n. 2 Parma"; ................per la condanna - della Amministrazione comunale alla corretta rideterminazione degli oneri dovuti nonché alla restituzione di quanto versato in eccedenza e/o non dovuto.

Giustizia amministrativa202500574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di autotutela sulla determinazione degli oneri di costruzione e, ove occorra, permesso di costruire in deroga nella parte relativa alla quantificazione degli oneri

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il diniego del Comune di Parma alla rideterminazione degli oneri connessi a un permesso di costruire in deroga relativo alla realizzazione di una struttura per 450 posti letto universitari, intervento ammesso a finanziamento PNRR. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto alla corretta determinazione degli oneri, la loro rideterminazione e la restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza. Con il primo motivo ha sostenuto che l'intervento, per la sua vocazione sociale e per il finanziamento previsto dall'art. 1-bis della l. 338/2000, avrebbe dovuto essere integralmente esonerato dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.P.R. 380/2001. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina statale e regionale in materia di housing universitario, contributo di costruzione, costo di costruzione, oneri di urbanizzazione e contributo straordinario, sostenendo che gli importi dovessero essere rideterminati in misura inferiore e che il contributo straordinario non fosse dovuto. Il Comune ha eccepito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, quale amministrazione centrale titolare dell'intervento PNRR.

La decisione

Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure relative alla debenza e alla quantificazione degli oneri. Ha accolto l'eccezione del Comune concernente il litisconsorzio necessario del Ministero dell'Università e della Ricerca. Poiché la controversia riguarda la determinazione del contributo di costruzione relativo a un intervento ammesso a finanziamento PNRR, il giudizio rientra nell'ambito dell'art. 12-bis del d.l. 68/2022. Il Ministero è stato individuato quale amministrazione centrale titolare dell'intervento e fruitore parziale dello stesso, mentre il finanziamento risultava operativo in virtù del decreto di ammissione e della sottoscrizione dell'atto d'obbligo. Il TAR ha quindi ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso al Ministero entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova dell'adempimento entro i successivi 15 giorni. Ha avvertito che l'omessa notificazione o il mancato deposito nei termini comporteranno la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 24 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR

    Nei giudizi relativi a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento deve essere considerata parte necessaria.

  • art. 49 c.p.a.

    Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo

    Quando il contraddittorio non è integro, il giudice ordina l'integrazione nei confronti delle parti necessarie, stabilendo modalità e termini per la notificazione e il deposito della prova.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    L'omessa notificazione e il mancato deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio entro i termini assegnati determinano l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L'improcedibilità è dichiarata quando non viene eseguito nei termini l'adempimento prescritto per l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 1, comma 4, lett. l), d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021

    La disposizione è richiamata per individuare la nozione di amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR.

  • art. 17, comma 3, d.P.R. 380/2001

    È invocato dalla ricorrente quale fondamento dell'esenzione dal contributo di costruzione per l'intervento di housing universitario; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 25 d.l. 144/2022

    È richiamato quale base normativa delle misure PNRR in materia di alloggi e residenze per studenti universitari; la questione sostanziale non è stata decisa.

  • art. 1-bis l. 338/2000

    È richiamato quale disciplina del nuovo housing sociale e dell'intervento finanziato; la sua applicazione alla quantificazione degli oneri è rimasta impregiudicata.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi aventi a oggetto una procedura amministrativa relativa a un intervento finanziato, anche solo in parte, con risorse PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento è parte necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022.
  • La natura di intervento PNRR rilevante ai fini dell'integrazione del contraddittorio può risultare dal decreto di ammissione al finanziamento e dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, anche quando la controversia riguardi un atto comunale connesso alla realizzazione dell'opera, quale la determinazione degli oneri di costruzione.
  • Quando una parte necessaria non è stata evocata in giudizio, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., assegnando un termine per la notificazione e un termine per il deposito della relativa prova.
  • L'omessa notificazione o il mancato deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio entro i termini fissati dal giudice comportano l'improcedibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeBandi di finanziamento e graduatorieContributo di costruzione e oneri
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubbliciEdilizia
IstitutiTutela del terzo

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