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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30003/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata era una condanna per evasione, che resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: i primi due denunciavano violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio di offensività in concreto del reato e alla sussistenza di una causa di forza maggiore; il terzo lamentava l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il quarto censurava il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte osserva che i primi due motivi riproponevano questioni già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito; il terzo era generico e comunque infondato perché la gravità del fatto era desunta dalla durata della violazione e dai numerosissimi precedenti dell'imputato, che avevano portato anche al riconoscimento della recidiva aggravata; il quarto era parimenti infondato e ripetitivo, poiché la Corte di merito aveva correttamente valorizzato i precedenti, incluso quelli per analoghe condotte di evasione, come indice della personalità del reo e ragione del diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il reato oggetto della condanna impugnata, cioè l'evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa perché il fatto è stato ritenuto non tenue, alla luce della durata della violazione e dei precedenti dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei numerosi precedenti penali e delle pregresse condotte analoghe.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata sono manifestamente infondati e possono condurre all'inammissibilità del ricorso.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la gravità concreta della condotta emerga dalla durata della violazione e dalla personalità dell'imputato desumibile da numerosi precedenti penali, specie se relativi a condotte analoghe.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza i precedenti penali e le recidive come indici negativi della personalità del reo, con motivazione non illogica.
  • La deduzione del principio di offensività in concreto e della forza maggiore richiede un confronto puntuale con la motivazione di merito; in difetto, la censura è inammissibile o manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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