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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12357/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) vizio di motivazione e carenza di presupposti per l'applicazione dell'obbligo di presentazione ex art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401 (si contestava che i fatti contestati non configurassero partecipazione attiva a episodi di violenza e che la misura fosse sproporzionata per durata e per il triplice obbligo di comparizione per ogni partita); (2) violazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini (legge n. 742/1969): la convalida del G.i.p. sarebbe intervenuta durante il periodo feriale e pertanto illegittima

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla sospensione feriale, affermando che il termine di 48 ore per la convalida dell'atto del Questore ex art. 6, comma 3, legge n. 401/1989 non è soggetto alla sospensione dei termini feriali in quanto il procedimento è strettamente necessario per la tutela della libertà personale (art. 13 Cost.). Ha inoltre confermato la fondatezza materiale della convalida: la condotta (presenza travisata nel luogo degli scontri con un bastone di PVC, partecipazione a gruppo in funzione offensiva, contesto di grave turbativa con precedente storico di denunce) legittima l'inquadramento nella fattispecie preventiva di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989 e giustifica l'obbligo di presentazione nella misura, durata (tre anni, pari alla media edittale) e modalità disposte, con adeguata motivazione sulla necessità e la limitazione territoriale del triplice obbligo (solo partite nella provincia di Napoli)

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6, commi 1, 2, 3 e 5)

    art. 6, comma 1, lett. b; comma 3; comma 5

    Il provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione è immediatamente esecutivo e la convalida giudiziale deve avvenire entro il termine previsto (quarantotto ore), termine non soggetto alla sospensione feriale; l'art. 6, comma 1, lett. b) ricomprende chi abbia tenuto condotte finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6-bis, comma 1)

    Norma penale richiamata nel provvedimento come fattore storico e indiziario (pregressi episodi analoghi), utile a delineare la pericolosità sociale del soggetto anche se la misura applicata è di natura amministrativo-preventiva

  • Legge 22 maggio 1975, n. 152 (art. 5)

    Contravvenzione evocata per fatti analoghi pregresse denunce; contribuisce a valutare la rilevanza e la reiterazione del comportamento violento

  • Costituzione della Repubblica Italiana (art. 13)

    La libertà personale è inviolabile e l'istituto costituzionale disciplina l'adozione e la convalida di provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza: impone che la convalida avvenga entro termini stringenti (complessive 96 ore, 48+48) e che tali garanzie non siano derogabili dalla sospensione dei termini feriali

  • Legge 7 ottobre 1969, n. 742

    disciplina sulla sospensione dei termini per il periodo feriale

    Invocata dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della convalida operata in periodo feriale; la Corte ha ritenuto la sospensione non applicabile al termine di 48 ore previsto per la convalida ex art. 6, comma 3, legge n. 401/1989

  • Disposizioni di attuazione, art. 240-bis cod. proc. pen. (norma di riferimento sulla sospensione feriale)

    art. 240-bis disp. att. c.p.p.

    Norma generale sulla sospensione feriale dei termini; la Corte ricorda che, comunque, per procedimenti caratterizzati da necessità e urgenza costituzionalmente fondate, la sospensione non opera

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore per la convalida del provvedimento del Questore ex art. 6, comma 3, legge n. 401/1989 non è soggetto alla sospensione dei termini feriali: la convalida deve avvenire tempestivamente anche in periodo feriale per tutelare la libertà personale ex art. 13 Cost.
  • La presenza travisata in prossimità di scontri, l'essere parte di un gruppo volto alla ricerca del confronto violento e il possesso di un oggetto idoneo a offendere (anche se non usato) possono costituire elementi idonei a fondare l'obbligo di presentazione ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989
  • Il giudice che convalida il provvedimento questorile deve motivare sulla necessità, adeguatezza e proporzionalità della misura, in particolare quando si impone un obbligo plurimo di presentazione e quando la misura riguarda partite 'esterne'; la limitazione territoriale e la concretezza delle ragioni diminuiscono il vizio di sproporzione
  • La durata della misura rientrante nella media edittale richiede un onere motivazionale meno stringente rispetto a durate estreme, ma non è esente da motivazione: il G.i.p. deve comunque indicare elementi che giustifichino la scelta temporale
  • La possibilità per l'interessato di rinunciare alla sospensione feriale non può sostituire le garanzie costituzionali: i termini per la convalida di provvedimenti che incidono sulla libertà personale seguono vincoli non derogabili dalla disponibilità dell'interessato

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