Cassazione Penale, Sentenza n. 21928/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza penale passata in giudicato (accertamento di 27 unità abitative abusive nel complesso "Ninfe del mare"). Sostenevano che: 1) l'Ufficio Tecnico del Comune di Camerota non aveva impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto le opere di edilizia libera e aveva anzi recepito tale pronuncia con provvedimento dell'11 marzo 2024, quindi era ragionevole prevedere l'accoglimento della domanda di permesso in sanatoria; 2) le opere erano inserite in un villaggio turistico regolarmente autorizzato e, secondo la normativa regionale (anche art.15 L.R. 16/2019), la valutazione della vicinanza temporale dell'aspettativa di ripristino della legalità doveva essere più favorevole. Hanno dedotto violazione di vari articoli processuali e di norme edilizie e regionali (art.111 Cost., artt.125,127,546,666 ss. c.p.p., artt.3 e 31 comma 9 DPR 380/2001, art.2 L.R. 13/1993).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che l'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza penale (Tribunale di Vallo della Lucania 12/01/2021, confermata in appello il 10/05/2022 e divenuta irrevocabile il 16/01/2023) non poteva essere sospeso perché non sussisteva una prognosi ragionevole che, in breve tempo, sarebbe stato adottato un provvedimento amministrativo o giurisdizionale in contrasto insanabile con l'ordine di demolizione. La Corte ha ritenuto che: il provvedimento comunale dell'11/03/2024 era meramente cognitivo della pronuncia del TAR e non esplicitava un positivo accoglimento della sanatoria; il TAR aveva trascurato il rilievo fattuale della stabile ancoraggio al suolo dei manufatti, elemento che esclude l'edilizia libera ai sensi dell'art.2 L.R. 13/1993; le opere erano realizzate anche in violazione dei vincoli paesaggistici, e quindi una eventuale sanatoria postuma non poteva sanare gli aspetti paesaggistici. Inoltre la Corte ha ribadito il principio per cui la sanatoria efficacie ai fini dell'estinzione del reato (art.44 DPR 380/2001) e della revoca dell'ordine demolitorio (art.31 comma 9 DPR 380/2001) è quella prevista dall'art.36 del DPR 380/2001, che richiede la doppia conformità delle opere (al momento della realizzazione e al momento della domanda). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
Costituzione, art. 111 comma 6
Richiama il principio che l'esecuzione di una sentenza penale può essere sospesa solo in presenza di ragionevole e concreto fondamento che un provvedimento amministrativo o giurisdizionale, in breve tempo, ponga in contrasto insanabile con l'ordine esecutivo
Codice di procedura penale, artt. 125, 127, 546, 666 ss.
Richiamati come quadro normativo processuale relativo alle impugnazioni, all'esecuzione e ai poteri del giudice dell'esecuzione; non risultano avere determinato un'interpretazione particolare diversa da quella ordinaria
D.P.R. 380/2001, art. 3
Norme generali sull'edilizia richiamate nel contesto del regime autorizzatorio delle opere
D.P.R. 380/2001, art. 31 comma 9
Prevede l'ordine di demolizione per le opere abusive; la sua applicazione non è esclusa salvo che sussista una sanatoria conforme ai requisiti di legge
D.P.R. 380/2001, art. 36
Stabilisce i requisiti della sanatoria (permesso in sanatoria) che può estinguere il reato urbanistico e precludere l'ordine demolitorio: richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda
D.P.R. 380/2001, art. 44
Individua il reato urbanistico la cui estinzione può avvenire tramite sanatoria valida; la Corte ha richiamato che solo la sanatoria ex art.36 può produrre effetti estintivi
L.R. Campania n. 13/1993, art. 2 (commi 3 e 4)
Definisce i casi di edilizia libera e le eccezioni: il comma 4 esclude il regime di edilizia libera quando sussiste la stabilità/ancoraggio permanente al suolo, elemento rilevante nel caso in esame
L.R. Campania n. 16/2019, art. 15
Citata dai ricorrenti per sostenere la conformità delle casemobili al quadro regionale delle strutture ricettive all'aperto; la Corte non ha ritenuto che ciò bastasse a superare il mancato rispetto dei vincoli paesaggistici e la mancanza dei requisiti di sanatoria
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali: i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere abusive risultante da sentenza penale passata in giudicato può essere sospeso solo se esistono elementi concreti e ragionevoli che indichino che, in breve tempo, sarà adottato un provvedimento amministrativo o giurisdizionale inconciliabile con l'ordine demolitorio
- La sanatoria idonea a estinguere il reato urbanistico e a precludere l'ordine di demolizione è esclusivamente quella disciplinata dall'art.36 del DPR 380/2001, che richiede la conformità delle opere alla normativa urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda
- Non può essere considerata efficace una cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale" o il mero recepimento dichiarativo di una pronuncia amministrativa se mancano i requisiti formali e sostanziali della sanatoria prevista dalla legge
- In aree sottoposte a vincoli paesaggistici il rilascio tardivo del permesso di costruire, in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, non sanifica l'opera neppure sotto il profilo urbanistico
- Un provvedimento comunale meramente cognitivo della decisione del TAR non equivale a una determinazione positiva che renda prevedibile l'accoglimento della sanatoria; occorre un atto amministrativo effettivamente favorevole e motivato
- Se una decisione amministrativa (TAR) trascura elementi fattuali rilevanti accertati in sede penale (es. stabilità/ancoraggio al suolo), essa non annulla automaticamente gli effetti esecutivi della sentenza penale
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