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Sentenza

Sentenza del 10/10/2022 n. 29482 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione che aveva dichiarato nulla l'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione/delega del funzionario sottoscrittore (Dott. C.C.), sostenendo che la Corte d'appello aveva commesso un errore di fatto non avendo considerato la documentazione attestante la validità e la proroga dell'incarico dirigenziale conferito al sottoscrittore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha affermato che, se il contribuente contesta la legittimità della sottoscrizione dell'avviso, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza della delega o del potere sostitutivo. Nel caso di specie l'Agenzia ha prodotto l'incarico dirigenziale, la proroga e il ruolo del personale, dimostrando la legittima proroga dell'incarico al Dott. C.C.; perciò la Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte territoriale di secondo grado di Venezia (sezione di Mestre) per decidere nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato

    La sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario da lui validamente delegato è requisito essenziale; in caso di contestazione l'Amministrazione deve provare l'esistenza e la validità della delega; una delega generica che non indichi il nominativo del delegato è nulla e determina la nullità dell'atto impositivo

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 35

    Nella fase di accertamento l'Agenzia aveva qualificato come reddito autonomo il compenso dell'attività di amministratore di condomini ai sensi di questa norma; qui la norma è richiamata per il criterio di qualificazione del reddito

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina dell'onere della prova: in caso di contestazione della legittimità della sottoscrizione, grava sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova della delega o del potere sostitutivo

  • D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, comma 1

    Riconoscimento della figura del "reggente" che può sostituire temporaneamente il dirigente e la cui sottoscrizione può essere ritenuta valida se ricorrono i presupposti della reggenza

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma invocata nel motivo di cassazione come parametro di violazione o falsa applicazione di legge per impugnare la decisione di merito

Massime di principio

  • Se il contribuente contesta la validità della sottoscrizione di un avviso di accertamento, l'Amministrazione è tenuta a provare l'esistenza e la validità della delega o del potere sostitutivo; il solo titolo professionale del sottoscrittore non è sufficiente.
  • La delega deve essere idonea a consentire al contribuente di verificare l'effettiva attribuzione del potere (in giurisprudenza è richiesta l'indicazione del nominativo del delegato; deleghe 'in bianco' sono invalide).
  • La figura del 'reggente' (sostituto temporaneo del dirigente) può legittimare la sottoscrizione se la reggenza risulta configurata nei presupposti normativi e/o nei provvedimenti interni.
  • La prova della delega può essere fornita anche in sede di appello o in cassazione: se l'Amministrazione produce documentazione che attesta la legittimità della delega/incarico (anche proroghe), il giudice può rivedere la qualificazione di nullità e decidere il merito.
  • In pratica, in una contestazione simile è opportuno per il contribuente: a) eccepire tempestivamente la nullità per difetto di sottoscrizione/delega; b) chiedere la produzione della delega/atti relativi; c) valutare l'eventuale ammissibilità della reggenza; d) considerare che, se l'Amministrazione prova la regolarità dell'incarico, la questione ritorna al merito fiscale.

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