Sentenza n. 2937/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 4761/2024 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4761/2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, chiedendo anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. Le spese del giudizio civile, distratte in favore del difensore antistatario, non erano oggetto dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati i presupposti formali dell’azione: produzione della sentenza da eseguire, attestazione del passaggio in giudicato e notificazione del titolo esecutivo, con rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che l’inadempimento del Ministero era rimasto incontestato e che non vi erano controversie sull’an o sul quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente € 2.000,00, oltre agli accessori di legge. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, da attivarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto e, pertanto, non remunerato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e i poteri conseguenti all’accertamento dell’inadempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale fondamento degli interessi o della rivalutazione spettanti sul credito dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini della verifica formale dell’azione, la produzione del titolo esecutivo in copia asseverata, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notificazione, purché sia rispettato il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce alcuna indicazione sull’esecuzione del giudicato, il giudice può ritenere provata la mancata ottemperanza, ove il contenuto del credito sia certo nell’an e nel quantum.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato che riconosce una prestazione amministrativa ed economica determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire specificamente il giudicato entro un termine prefissato, indicando puntualmente le modalità dell’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato; l’incarico può essere affidato a un organo dell’amministrazione pubblica e, se connesso ai suoi doveri istituzionali, può essere svolto senza compenso aggiuntivo.
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