Cassazione Penale, Sentenza n. 20177/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Guzzetta chiedeva l'esecuzione dell'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Catania aveva riconosciuto la continuazione tra reati e rideterminato la pena unica (19 anni e 2 mesi). Non ricevendo provvedimento di esecuzione dalla Procura generale, Guzzetta aveva presentato istanza al giudice dell'esecuzione per l'applicazione del principio di fungibilità e l'esecuzione dell'ordinanza. La Procura generale aveva però rigettato l'istanza (provvedimento del 22/03/2021, ritenendo la decisione in violazione dell'art. 657, comma 4 c.p.p.). Successivamente la Corte d'appello, con ordinanza del 04/02/2022, ha dichiarato non luogo a provvedere sostenendo che si trattava di istanza avente lo stesso oggetto già valutata con precedente provvedimento (22/07/2021). Guzzetta ha impugnato entrambe le ordinanze denunciando, tra l'altro, la violazione dell'art. 666 c.p.p. per mancato contraddittorio e l'omessa notificazione del provvedimento precedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato. Ha ritenuto che entrambe le ordinanze fossero state adottate de plano al di fuori dei casi consentiti dall'art. 666, comma 2 c.p.p., e senza rispettare le forme previste dai commi 3 e 4 (mancata udienza in camera di consiglio con partecipazione obbligatoria del difensore e del pubblico ministero). Ha inoltre rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente attribuito alla Procura generale una competenza che è propria del giudice dell'esecuzione, ricordando la natura amministrativa degli atti di cumulo e la responsabilità del giudice dell'esecuzione nel pronunciarsi. Per queste ragioni le due ordinanze sono state annullate con rinvio alla Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio conformemente ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
La Cassazione interpreta i commi 2, 3 e 4 nel senso che la decisione de plano è ammessa solo nelle ipotesi di manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata (comma 2). Fuori da tali casi l'incidente di esecuzione va trattato in udienza in camera di consiglio con preavviso alle parti e con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero (commi 3 e 4). L'omissione di queste forme determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
art. 663 c.p.p.
La Corte ricorda che il provvedimento di cumulo (art. 663) ha natura amministrativa e non giurisdizionale: è revocabile o modificabile per aggiornare la posizione esecutiva del condannato e non diventa definitivo salvo intervento del giudice dell'esecuzione; il condannato può richiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione senza limiti di tempo.
art. 657, comma 4 c.p.p.
Nel caso di specie la Procura generale aveva motivato il rigetto ritenendo l'ordinanza in violazione di tale disposizione; la Cassazione non convalida invece l'attribuzione della competenza alla Procura generale quando la decisione attiene alla funzione del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione, salvo i casi espressamente previsti (manifesto difetto di condizioni di legge o mera riproposizione già rigettata), deve essere trattato in camera di consiglio con preavviso e con la partecipazione obbligatoria del difensore e del pubblico ministero; altrimenti il provvedimento è nullo.
- La decisione 'de plano' è ammessa solo per inammissibilità manifesta e non può sostituire il contraddittorio quando è richiesta valutazione di merito o discrezionale.
- Il provvedimento di cumulo ha natura amministrativa e può essere aggiornato o revocato per adeguare la posizione esecutiva del condannato; il giudice dell'esecuzione è titolare della funzione di controllo e può essere adito dal condannato in qualsiasi momento.
- Il giudice dell'esecuzione non può semplicemente rimettere la propria decisione alla Procura generale quando la materia richiede valutazione giurisdizionale; l'errata attribuzione di competenza comporta nullità del provvedimento.
- Se si ritiene che una ordinanza sia stata emessa senza rispetto del contraddittorio obbligatorio, conviene chiedere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio al fine di assicurare la partecipazione del difensore e del pubblico ministero.
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